Cassazione Civile, Ordinanza n. 10721/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (costruttore)
La controversia
Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni per gravi difetti di costruzione riscontrati nel loro appartamento, consistenti nel ristagno di acqua e umidità nella zona della cucina/cappa, ascrivibili alla mancata predisposizione di una vaschetta di raccolta della condensa e del relativo collegamento allo scarico. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ex art. 1669 c.c. e condannato la società costruttrice a pagare una somma risarcitoria. In appello la società aveva sostenuto che mancassero i presupposti dell'art. 1669 c.c., che l'azione fosse tardiva per decadenza/prescrizione, e che il vizio non fosse provato o comunque non fosse un grave difetto. Il Tribunale ha accolto l'appello, ritenendo che il difetto fosse modesto, circoscritto e non incidente sulla funzionalità o sul godimento dell'immobile, con esclusione della tutela ex art. 1669 c.c. e anche di una qualificazione alternativa ex art. 2043 c.c. I ricorrenti hanno censurato: 1) l'asserita ultrapetizione del Tribunale, per avere affrontato la gravità del difetto oltre i limiti dell'appello; 2) la qualificazione del vizio come non grave, sostenendo che la menomazione del godimento risultasse dagli atti; 3) l'esclusione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., assumendo che tale domanda fosse stata comunque prospettata e che la diversa qualificazione fosse possibile; 4) l'omesso esame della dedotta proposta della società di sostituire la cappa, che i ricorrenti volevano valorizzare come riconoscimento del vizio e fonte di una nuova obbligazione soggetta a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, perché l'appello della società investiva specificamente la questione dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. e quindi il Tribunale poteva esaminare la gravità del difetto. Ha respinto il secondo, confermando che la valutazione del giudice di merito circa l'assenza di una compromissione della funzionalità globale e del godimento apprezzabile dell'opera non è sindacabile in cassazione se motivata. Ha respinto il terzo, chiarendo che l'azione generale ex art. 2043 c.c. è proponibile solo quando manchino i presupposti dell'art. 1669 c.c.; nel caso di specie, però, la pretesa riguardava un danno conseguente al minor valore/defetto della cosa venduta, riconducibile alla garanzia contrattuale, e non a lesione di diritti assoluti estranei al contratto. Ha respinto il quarto, perché la dedotta nuova obbligazione di facere non risultava validamente allegata nel primo grado e, comunque, le trattative e le proposte transattive non equivalgono a riconoscimento del diritto altrui. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità per rovina e gravi difetti dell'opera richiede che il vizio incida in modo apprezzabile sulla funzionalità globale del bene o sul suo normale godimento; non basta un difetto meramente estetico o di modesta entità circoscritta.
La tutela aquiliana è esperibile solo se mancano i presupposti della disciplina speciale dell'art. 1669 c.c. e solo quando il pregiudizio leda interessi o diritti assoluti estranei al sinallagma contrattuale; non può essere usata per eludere la disciplina speciale di garanzia o i relativi termini.
È richiamato per escludere che, nel caso concreto, la domanda potesse essere ricondotta alla garanzia dell'appaltatore, trattandosi di rapporto con società costruttrice-venditrice e non di profili utilmente azionabili secondo quella disciplina.
È richiamato come disciplina alternativa delle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, ma ritenuta non praticabile nel caso per i relativi termini decadenziali e prescrizionali.
Sono evocati in relazione alla dedotta ultrapetizione e ai limiti del devolutum in appello; la Corte esclude che il Tribunale abbia deciso oltre i confini dell'impugnazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati dai ricorrenti per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ritenute infondate.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso per cassazione è soddisfatto quando i motivi indicano norme violate, contenuto precettivo e contrasto con la sentenza impugnata; nel caso concreto l'eccezione di inammissibilità è stata respinta.
È richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti anche le carenze che riguardino parti secondarie o accessorie dell'opera, ma solo se incidono sulla funzionalità complessiva del bene o ne menomano in modo apprezzabile la normale utilizzazione e il godimento.
- La verifica sulla gravità del difetto e sulla sua incidenza funzionale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- L'azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c. non può essere usata come rimedio surrogatorio quando la controversia rientri nella disciplina speciale della garanzia per vizi o gravi difetti dell'immobile; essa è esperibile solo quando manchino i presupposti soggettivi o oggettivi della norma speciale e il danno concerna interessi o diritti assoluti estranei al contratto.
- Le trattative bonarie, le proposte di soluzione e le concessioni formulate per definire la lite non integrano di per sé riconoscimento del diritto altrui, salvo che si accompagni univoca ammissione della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge deve indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che se ne discosta; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'appello devolve al giudice di secondo grado le questioni specificamente investite dalle censure anche quando l'appellante contesti in termini generali l'applicabilità di una norma speciale e la sussistenza dei relativi presupposti.
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