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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 64/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la gravità indiziaria in relazione al reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e alla relativa aggravante di agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione: 1) insufficiente e contraddittorio accertamento del dolo specifico necessario per l'art. 512-bis, poiché la decisione si fondava soltanto sulla conoscenza della caratura criminale dell'acquirente (Anello Rocco) e sulla qualifica professionale del ricorrente (commercialista), senza prova della finalità elusiva; 2) carenza di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'agevolazione mafiosa, essendo l'acquisto riconducibile alla persona dell'Anello e non risultando dimostrata la destinazione del bene o l'immediata coincidenza di interessi tra l'acquirente e l'organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sotto i profili denunciati. Ha ritenuto che non fosse sufficiente, ai fini della gravità indiziaria per l'art. 512-bis, la sola emersione della caratura criminale dell'acquirente e la qualifica di commercialista del ricorrente senza adeguata prova dell'intento elusivo. Ha inoltre concluso che il mero status mafioso dell'acquirente non prova automaticamente l'aggravante di agevolazione mafiosa in mancanza di elementi che colleghino l'acquisto alla finalità illecita dell'organizzazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in ordine all'art. 512-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio (art. 309, comma 7, c.p.p.). Decisione resa il 18/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto sufficiente il mero concorso formale senza prova del contributo intenzionale al disegno elusivo.

  • art. 512-bis c.p.

    Richiede la prova, anche a livello di gravità indiziaria, del dolo specifico consistente nella finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale; la sola fittizia intestazione e la conoscenza della caratura criminale dell'acquirente non suppliscono all'onere probatorio.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    La qualificazione come appartenente a organizzazione mafiosa non basta di per sé a dimostrare che un acquisto realizzi l'aggravante: occorre il nesso finalistico ed l'immediata coincidenza di interessi tra acquisitore e organizzazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come violato nella motivazione; la Corte ha rilevato carenze motivazionali che rendono insufficiente il provvedimento impugnato.

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio; applicata per rinviare il procedimento al Tribunale del riesame di Catanzaro competente.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 512-bis (intestazione fittizia) è necessario dimostrare non solo la fittizia attribuzione della titolarità, ma anche la finalità elusiva: la prova del dolo specifico è essenziale anche a livello di gravità indiziaria.
  • La conoscenza della caratura criminale dell'acquirente o la qualifica professionale dell'intermediario (es. commercialista) non sono di per sé sufficienti a dimostrare il dolo specifico; occorrono elementi concreti che colleghino la condotta alla volontà di eludere misure patrimoniali.
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa non può fondarsi esclusivamente sullo status mafioso dell'acquirente: è necessaria una proiezione finalistica e la dimostrazione dell'immediata coincidenza di interessi tra il capo/organizzazione e l'operazione patrimoniale.
  • Se emergono elementi che possono far ritenere la vittimizzazione o la coazione morale dell'agente (imposizioni, minacce, danni economici subiti), il giudice deve valutare e motivare in modo netto se tali circostanze escludano o attenuino il dolo.
  • In fase di riesame cautelare il giudice deve adottare un percorso logico e non contraddittorio, valutando separatamente e con precisione la sussistenza del dolo specifico e dell'eventuale aggravante mafiosa sulla base di elementi probatori concreti.
  • La mera possibilità di vantaggi indiretti per un'organizzazione non sostituisce la necessaria prova del legame finalistico: per affermare l'aggravante occorrono collegamenti probatori che dimostrino la destinazione illecita o l'immediata utilità per l'organizzazione.

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