Cassazione Penale, Sentenza n. 37117/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per falso ideologico (art. 483 c.p.). La difesa ha censurato la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che Gammieri non aveva personalmente compilato l'autocertificazione ma l'aveva solo sottoscritta dopo che il segretario generale della società l'aveva redatta su indicazione del 'patron' Pomponi; pertanto avrebbe confidato nella veridicità delle informazioni e non avrebbe avuto coscienza e volontà di dichiarare il falso. Si è altresì richiamata giurisprudenza che esclude responsabilità penale quando il modulo è poco chiaro e l'autore poteva non comprenderne il tenore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura fosse incentrata su questioni fattuali sottratte al sindacato di legittimità e che non emergessero motivi di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito. È stato sottolineato che la sottoscrizione attribuisce la paternità e la responsabilità del contenuto dell'atto; l'autocertificazione era chiara ed esplicita, riguardando informazioni essenziali per la partecipazione alla gara (condanne, cartelle esattoriali, contributi non versati). Pertanto è stato confermato che il dolo generico è provato e sussistente per integrare il reato di cui all'art. 483 c.p. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma applicata per la condanna per falsità ideologica del privato in atto pubblico; la Corte ha ritenuto sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di attestare il falso) per integrare il reato quando il dichiarante firma consapevolmente attestazioni chiare ed essenziali.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso e riscontro di colpa nella sua proposizione.
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata nella motivazione circa la possibilità di ravvisare profili di colpa nella proposizione del ricorso, giustificando l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La firma di un modulo autocertificatorio attribuisce al sottoscrittore la paternità e la responsabilità delle dichiarazioni in esso contenute: non basta allegare che altro abbia materialmente compilato il modulo per escludere il dolo.
- Se il contenuto dell'autocertificazione è chiaro ed attiene a fatti essenziali per ottenere un vantaggio (es. partecipazione a gara), la mancata verifica delle informazioni da parte del firmatario può essere valutata come consapevolezza e volontà, configurando il dolo generico richiesto per il reato di falso ideologico del privato.
- Il giudice di legittimità non riarbitra la prova o i fatti già valutati dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: le deduzioni esclusivamente 'in fatto' sono, di norma, inammissibili in Cassazione.
- Per escludere responsabilità penale per assenza di dolo è necessario documentare fatti obiettivi che dimostrino l'impossibilità di conoscere o comprendere il contenuto dell'atto (es. moduli gravemente oscuri, inganno provato, delega formale con rinuncia alla responsabilità), non basarsi su mere affermazioni di affidamento.
- Nel proporre ricorsi in Cassazione è opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridico-processuale: la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o meramente fattuali può comportare la condanna alle spese e sanzioni per colpa processuale (ammenda).
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