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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34596/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, pur avendo rilevato che solo Tramontana aveva impugnato in appello il capo della sentenza di primo grado relativo alla sussistenza dell'obbligo di integrazione del prezzo per il trasferimento dei posti auto, estendeva gli effetti favorevoli di tale pronuncia anche agli altri appellanti che in appello avevano contestato solo il quantum della maggiorazione. In cassazione la società deduceva, tra l'altro, violazione delle norme sul giudicato e sull'autonomia dei singoli giudizi riuniti, nonché errata estensione della pronuncia a soggetti che non avevano impugnato quell'aspetto (artt. 324, 329, 274, 112 c.p.c., art. 2909 c.c.), eccezioni di inammissibilità dell'appello e questione sull'interpretazione della 'legge Ponte' n. 765/1967 circa la ripartizione dei costi del posto auto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo relativo all'inammissibilità dell'appello/formulazione di domande nuove; ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere estendibile a tutti gli appellanti il favore riconosciuto solo a Tramontana, poiché 13 appellanti avevano acquiescenza sul profilo dell'an della pretesa (debenza) e avevano impugnato solo il quantum; ha quindi cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la rivalutazione delle posizioni dei singoli appellanti tenendo conto della loro acquiescenza parziale. Il sesto motivo (interpretazione della legge n.765/1967) è stato dichiarato assorbito. La Corte ha altresì disposto la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiede specificità dei motivi d'appello (parte volitiva accompagnata da parte argomentativa). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'atto di appello fosse sufficientemente specifico e dunque non inammissibile sotto questo profilo

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle regole sull'appello; applicazione congiunta al principio di specificità dei motivi d'appello

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Fondamento dell'impugnazione in cassazione per violazione di norme di diritto (nn. 3 e 4) e per motivi di legittimità; utilizzato per censurare la falsa applicazione delle norme sul giudicato e sull'autonomia dei giudizi

  • art. 324 c.p.c.

    Norma sul giudicato; la Corte ha ritenuto che per 13 appellanti si fosse formato giudicato interno (acquiescenza parziale) sul capo relativo alla debenza, e che la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto di tale giudicato

  • art. 329 c.p.c.

    Riguarda gli effetti dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la pronuncia d'appello non potesse estendersi oltre le specifiche censure proposte dai singoli appellanti

  • art. 274 c.p.c.

    Principio dell'autonomia dei singoli giudizi anche se riuniti: la Corte ha censurato la decisione di merito per non aver valutato autonomamente la posizione di ciascun appellante

  • art. 112 c.p.c.

    Divieto per il giudice di pronunciare oltre o diverso da quanto richiesto: la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello si sia pronunciata oltre le domande di 13 appellanti

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato e delle azioni; utilizzato per sostenere la tesi della formazione del giudicato parziale in relazione alle diverse obbligazioni negoziali

  • Legge n. 765/1967 ("legge Ponte")

    Norma sull'obbligo del costruttore relativo alle aree parcheggio; la questione circa la ripartizione del costo tra costruttore e acquirente è stata sollevata ma dichiarata assorbita dalla Corte in ragione dell'accoglimento dei primi motivi e rinvio

  • artt. 340 e 361 c.p.c.

    Richiamati nel principio secondo cui la riserva d'appello è soggettiva e non vincola le altre parti: ogni parte mantiene autonoma scelta tra riserva e impugnazione immediata

Massime di principio

  • Quando più giudizi distinti, pur riuniti per connessione, riguardano rapporti negoziali autonomi, il giudice deve valutare separatamente la posizione di ciascun attore o appellante; la riunione non cancella l'autonomia dei singoli rapporti
  • Se una parte in primo grado impugna solo il quantum e non l'an della pretesa, si configura acquiescenza parziale e si forma giudicato interno sulla sussistenza dell'obbligo (l'an); la parte rinuncia così a contestare la spettanza del diritto ma solo alla sua quantificazione
  • La pronuncia di appello non può essere estesa a favore di appellanti che non abbiano formulato gravame su quel punto: il giudice non può attribuire a terzi un 'bene della vita' non richiesto
  • La riserva d'appello è personale: la scelta di una parte di formulare riserva non vincola le altre parti, che possono impugnare immediatamente
  • L'atto d'appello deve contenere, oltre alla parte volitiva, una parte argomentativa che contrasti specificamente le ragioni del primo giudice; la carenza di specificità può comportare inammissibilità del gravame
  • Questioni di diritto sostanziale (es. applicazione della 'legge Ponte') possono essere lasciate alla decisione di merito in sede di rinvio se l'incidente processuale richiede una nuova valutazione delle posizioni soggettive

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