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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30992/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione. Ha inoltre condannato il richiedente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione dell'istanza. È stata esclusa la condanna alle spese processuali in applicazione del principio richiamato dalle Sezioni Unite. Non risultano adottati provvedimenti di merito sul procedimento principale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha presentato istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 46 c.p.p., inviandola dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata. Ha dedotto che nel procedimento non vi sarebbero condizioni di imparzialità e serenità del giudizio, perché emergerebbe una volontà punitiva tale da prevalere sulla ricerca della verità processuale. La Corte ha però rilevato più ragioni di inammissibilità: la richiesta è stata trasmessa personalmente dall'imputato con un mezzo non consentito dalla legge, poiché l'invio telematico degli atti nell'interesse delle parti private è previsto solo se compiuto dal difensore; non risulta inoltre la notificazione dell'istanza a tutte le parti processuali, in particolare al pubblico ministero e alla parte civile, come richiesto dall'art. 46 c.p.p. Infine la domanda è stata ritenuta manifestamente infondata, perché i fatti allegati non integrano i rigorosi presupposti della rimessione, che richiedono una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, idonea a compromettere la libertà di determinazione delle persone o l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non meri vizi o criticità riferiti al singolo procedimento.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.p.

    La richiesta di rimessione deve essere proposta e notificata secondo le forme previste; la mancata notificazione a tutte le parti determina inammissibilità.

  • art. 45 c.p.p.

    Il presupposto della rimessione è una situazione grave e non altrimenti eliminabile, tale da compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede del processo.

  • art. 152 c.p.p.

    Le notificazioni richieste dalle parti private possono essere eseguite in modalità telematica solo se compiute dal difensore tramite PEC o altro servizio certificato.

  • art. 56-bis disp. att. c.p.p.

    La notificazione telematica è riservata al difensore e deve essere effettuata verso un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della disciplina tecnica dei documenti informatici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente versa in colpa.

Massime di principio

  • L'istanza di rimessione del processo è rimedio eccezionale e può essere accolta solo in presenza di una grave situazione locale esterna al processo, oggettivamente idonea a compromettere la serenità del giudizio dell'ufficio giudiziario nel suo complesso.
  • Non sono sufficienti contestazioni riferite a singoli magistrati o a supposti vizi del procedimento: tali profili, se del caso, rilevano nell'ambito degli istituti dell'astensione e della ricusazione, non della rimessione.
  • La rimessione richiede che il pericolo per l'imparzialità non sia altrimenti eliminabile mediante gli ordinari strumenti processuali o tramite cautele organizzative.
  • La richiesta di rimessione deve rispettare rigorosamente le forme di proposizione e notificazione previste dalla legge; l'inosservanza delle modalità di deposito o l'omessa notifica alle parti determina inammissibilità.
  • L'invio telematico di atti nell'interesse della parte privata è consentito solo se effettuato dal difensore secondo le regole tecniche previste dall'ordinamento, non dalla parte personalmente.
  • In caso di inammissibilità dell'istanza per colpa del richiedente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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