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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4976/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su tre motivi principali: (1) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., in quanto la Corte d'appello avrebbe rivalutato le prove dichiarative senza rinnovare l'istruttoria, ribaltando l'assoluzione di primo grado (che si fondava sulla particolare tenuità del fatto e sulla pronta restituzione/valore modesto dei beni); (2) contraddittorietà della motivazione relativa all'esclusione della recidiva reiterata ma contemporanea affermazione dell'abitualità della condotta; (3) mancata indicazione della pena base e omissione della prevista riduzione per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione alla determinazione della pena e inammissibile per il resto. In diritto la Corte ha ritenuto che la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria perché la Corte d'appello ha fondato la riforma sull'esame di un compendio documentale (valore dei beni, tempi di trattenimento, restituizione dopo avvio del procedimento, precedenti) e non sulla sola diversa valutazione di prove dichiarative; ha inoltre precisato che non vi è contraddittorietà nello escludere la recidiva e al contempo ritenere l'abitualità, essendo presupposti diversi. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena, constatando che la Corte d'appello non ha operato la riduzione prevista per il rito abbreviato; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena, rideterminandola da 4 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 200,00 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello è necessaria solo se la riforma dell'assoluzione si fonda esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa; non è invece richiesta quando la diversa decisione si fonda su rivalutazione di un compendio documentale

  • art. 131-bis c.p.

    La disciplina della particolare tenuità del fatto richiede che il giudice valuti la consistenza del fatto e le condizioni personale e concrete: la Corte d'appello ha ritenuto insussistente la particolare tenuità in ragione del numero dei reati e dei precedenti, desumendo una professionalità del reato

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza nella parte relativa alla pena perché la riduzione non è stata applicata

  • Giurisprudenza (Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448)

    Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448

    Principio richiamato secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria solo quando la riforma dell'assoluzione si basi esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. è obbligatoria solo quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative (testimonianze, sommarie dichiarazioni); se la riforma si fonda su documenti o compendio documentale la rinnovazione non è necessaria.
  • La nozione di 'particolare tenuità del fatto' (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e comprensiva di tutte le circostanze: presenza di precedenti e numero dei reati può escluderla perché indicano una professionalità del reato.
  • Abitualità della condotta e recidiva sono istituti distinti e valutati con criteri diversi: è coerente ritenere l'abitualità (presenza di almeno altri due reati della stessa indole) e al contempo non riconoscere la recidiva se non sono sussistenti gli elementi che ne attestano una maggiore propensione del soggetto alla criminalità.
  • In caso di rito abbreviato il giudice è tenuto a operare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.; l'omissione di tale diminuzione può comportare annullamento della parte relativa alla pena e rideterminazione da parte della Cassazione.
  • In impugnazioni per cassazione è strategico contestare sia vizi di motivazione relativi all'accertamento dei fatti che eventuali errori formali nella determinazione della pena (p. es. mancata indicazione della pena base o mancata applicazione delle cause di diminuzione), perché la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibili alcuni motivi ma accogliere quelli relativi alla pena.

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