Sentenza n. 1867/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, n. 362/2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica del docente con accredito di € 500 per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, n. 362/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, notificata il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, accreditandovi € 500 per l’anno scolastico 2023/2024. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia e ha chiesto l’assegnazione della Carta e l’accredito della somma stabilita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatti i presupposti processuali dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione il 10 luglio 2025. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che l’omessa esecuzione della sentenza non era contestata e che il Ministero risultava ancora inadempiente. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditarvi € 500 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, provvederà il commissario ad acta nominato, entro gli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico; il commissario, essendo dipendente della stessa Amministrazione, non riceverà compenso. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 339 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 10 luglio 2025.
Ai fini dell’ottemperanza del titolo giudiziale, il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua previa notificazione all’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni stabilite dalla disposizione per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
In sede di ottemperanza il TAR ha ordinato l’esecuzione dell’obbligo, già accertato dal giudice del lavoro, di costituire la Carta elettronica del docente e accreditarvi la somma riconosciuta dal titolo.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 362/2025), il Tribunale di Treviso ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2023 al 2024.
Il contenuto esecutivo del titolo comprende la costituzione della Carta secondo le modalità e le funzionalità previste dal decreto e l’accredito di € 500 per l’anno scolastico indicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un titolo passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiervi entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il commissario ad acta non ha diritto a un compenso, secondo quanto stabilito nella decisione.
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