Cassazione Penale, Sentenza n. 22445/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare per estorsione aggravata (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) nullità/insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; 2) illogicità e mancanza di gravi indizi in relazione all'identità della presunta vittima e alla natura estorsiva della somministrazione di denaro (sostiene che la consegna poteva avere altra causale o rappresentare un rapporto di credito); 3) contraddittorietà/insussistenza degli elementi che giustificherebbero la divisione del profitto con il clan Pesce; 4) mancanza di segni di mafiosità e quindi non applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (anche alla luce dell'emissione di una fattura a copertura); 5) carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sia per il decorso del tempo dal fatto che per presunte distanze del ricorrente dalle logiche di cosca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato: le intercettazioni e gli elementi captativi dimostravano che la somma era stata incassata in natura estorsiva e poi “coperta" da una fattura fittizia; la ripartizione del denaro con Pesce e le espressioni sul versamento per esigenze dei detenuti e per le festività dimostravano l'agevolazione della consorteria; la caratura criminale del ricorrente (pregresse condanne e indagini, dichiarazioni di collaboratori) giustificava il pericolo concreto di recidiva e l'applicazione della custodia in carcere come misura proporzionata. In particolare la Corte ha affermato che: la mancata individuazione puntuale dell'imprenditore extors o non esclude la sussistenza del reato quando altri elementi (intercettazioni, falsa fattura, modalità di riscossione e divisione del profitto) ricostruiscono la natura estorsiva; la fattura emessa a copertura non depone a favore di una causalità lecita ma anzi conferma l'artificiosa giustificazione del pagamento; l'aggravante mafiosa può essere configurata anche mediante un "metodo silente" di intimidazione. Tutti i motivi proposti sono stati ritenuti generici, non decisivi o infondati.
Norme richiamate
Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame; utilizzato come cornice procedurale per la decisione di conferma della misura cautelare
Richiesto dal ricorrente per censurare presunta mancanza di autonoma e sufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse adeguata e che la censura fosse generica e non decisiva
Aggravante per agevolazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che sussistessero gli elementi del "metodo" e della destinazione del profitto a favore del gruppo, nonché la capacità intimidatoria "silente", sufficiente a configurare l'aggravante
art. 273 comma 2 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella doglianza sul materiale probatorio e sulle trascrizioni/intercettazioni; la Corte ha ritenuto regolari e idonei gli elementi captativi utilizzati per il giudizio cautelare
Richiamata nel motivo di gravame (come riferimento normativo contestato), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla qualificazione del fatto; il quadro probatorio è stato ritenuto coerente con l'estorsione aggravata
Massime di principio
- Per la custodia cautelare in reati estorsivi aggravati dalla mafia, le intercettazioni e il comportamento (es. ripetute richieste, divisione del profitto, indicazioni su destinazione del denaro) possono costituire gravi indizi anche se la vittima materiale non è identificata con precisione
- L'emissione di documentazione fiscale a copertura di pagamenti apparentemente leciti può essere valutata come elemento sintomatico dell'artificiosità della causale e quindi rafforzare l'ipotesi estorsiva anziché escluderla
- L'aggravante mafiosa può manifestarsi tramite un "metodo silente": non è necessaria una minaccia esplicita quando la forza intimidatrice del gruppo rende superfluo l'avvertimento
- La doglianza per insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p. in sede di impugnazione contro provvedimenti de libertate richiede indicazione puntuale degli elementi decisivi omessi: censure generiche sono inammissibili
- Per contrastare efficacemente il pericolo di reiterazione occorre produrre elementi concreti di allontanamento dalle logiche criminali (es. collaborazione, comportamenti documentati o trasferimento stabile); il solo decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →