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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16046/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse all'imputato sia in primo grado sia in appello, sicché la censura sul loro mancato riconoscimento era infondata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati per una fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, mantenendo ferma l'affermazione di responsabilità. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e confermate in appello; dunque la doglianza muoveva da un presupposto fattuale errato e non poteva essere scrutinata nel merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura un capo della sentenza fondato su un presupposto fattuale erroneo, risultando dagli atti che la questione dedotta è già stata accolta nei gradi di merito.
  • La doglianza in punto di attenuanti generiche deve confrontarsi con la reale decisione dei giudici di merito: se il beneficio è stato riconosciuto, non è proponibile una censura che presupponga il suo diniego.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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