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Sentenza

Sentenza n. 1589/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quale procuratore distrattario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento, in suo favore quale procuratore distrattario, di euro 900,00 per onorari, oltre accessori di legge. Nel corso del giudizio è emerso che il Consiglio comunale aveva dichiarato il dissesto finanziario dell’ente con deliberazione del 14 novembre 2024. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso in ragione del dissesto; nel termine assegnato non sono state depositate difese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, dalla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La preclusione riguarda anche i debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto, benché accertati giudizialmente solo successivamente: tali debiti sono attratti nella procedura concorsuale e non possono formare oggetto di ricorso per ottemperanza. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’esito meramente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive nei confronti dell’ente dissestato impedisce anche la proposizione o prosecuzione del ricorso per ottemperanza relativo a debiti anteriori al dissesto e rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato la disposizione per comunicare alle parti la possibile questione di inammissibilità del ricorso e consentire loro di dedurre sul punto.

  • art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla l. n. 140/2004

    La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione agli effetti processuali della dichiarazione di dissesto.

Massime di principio

  • I debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto di un ente locale sono attratti nella procedura concorsuale dell’organo straordinario di liquidazione, anche quando siano stati accertati giudizialmente soltanto dopo la dichiarazione di dissesto.
  • Durante il periodo compreso tra la dichiarazione di dissesto e l’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Il ricorso per ottemperanza volto a conseguire il pagamento di un debito anteriore alla dichiarazione di dissesto è inammissibile, poiché l’accertamento giudiziale del credito non sottrae il debito alla procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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