Cassazione Penale, Sentenza n. 40303/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zenca era accusato dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e di falsità documentale (artt. 477, 482, 468 c.p.), commessi nell'ambito dell'incarico per l'accatastamento di un fabbricato. Il ricorso per cassazione denunciava: (1) vizio di motivazione per eccessivo affidamento sulle dichiarazioni della parte offesa senza riscontri esterni; (2) omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione per fatti risalenti al 2013; (3) inosservanza di norme e vizio di motivazione relativamente alla valutazione delle falsità (mancanza di riscontri presso gli uffici competenti); (4) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il secondo motivo: ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di falsità relativi ai documenti datati 16/01/2013, 22/01/2013, 27/02/2013 e 14/03/2013 e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per tali fatti. Avendo la declaratoria di prescrizione effetti sulla determinazione della pena, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio. Per il resto la cassazione ha rigettato i motivi: non ha accolto la censura sull'assenza di riscontri esterni (primo motivo) e quella sulla insufficienza probatoria dei documenti (terzo motivo), ritenendole questioni di merito non sindacabili in Cassazione; ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo relativo all'art. 131-bis c.p. perché inedito in cassazione. I reati riferiti alla visura catastale del 20/02/2015 e il delitto di truffa sono stati ritenuti non prescritti e restano a carico dell'imputato.
Norme richiamate
Rilevato come norma del reato di truffa; i giudici hanno ritenuto che la condotta fraudolenta fosse il risultato unitario di atti reiterati fino al documento del 20/02/2015, quindi non prescritta per tale data
Norme relative ai reati di falsità documentale; la Cassazione ha dichiarato prescritti i falsi relativi a documenti del 2013 ma non quello del 20/02/2015
Richiamato in relazione alla pena in caso di concorso di reati (valutazione della continuazione e della dosimetria)
Richiamati per calcolare i termini di prescrizione: sulla base delle date dei documenti è stato accertato che i reati del 2013 erano estinti alla data della sentenza d'appello del 15/10/2021
Richiamato dalla difesa in rapporto all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione; la Cassazione ha riconosciuto l'obbligo di dichiarare la prescrizione quando il decorso è pacifico
comma 1, lett. b), c), e) e comma 3
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità dei motivi inediti; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sul 131-bis per essere inedito (art. 606, comma 3)
Riferito in relazione alle regole probatorie e all'acquisizione/valutazione dei documenti prodotti
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non proposta nei gradi precedenti quando la norma era già vigente
Massime di principio
- La prescrizione va dichiarata d'ufficio quando il decorso del termine è pacifico dai documenti di causa; se rilevata incide sulla pena e può portare all'annullamento parziale della sentenza con rinvio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sulla attendibilità delle prove o sulla logicità del convincimento dei giudici di fatto salvo vizio di diritto; le censure che replicano valutazioni probatorie sono inammissibili o infondate
- La prova del reato di falsità può compiersi anche mediante l'esibizione di documenti alla vittima: l'assenza di riscontri negli uffici competenti non elimina automaticamente la rilevanza penale dell'esibizione di documenti falsi
- La qualificazione di un insieme di condotte come unico reato continuato (o come fatta unica disposta in più atti) può far decorrere la prescrizione dall'atto finale; pertanto è fondamentale individuare l'evento finale che integra il reato ai fini prescrizionali
- La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito; sollevare tale questione per la prima volta in cassazione, quando la norma era già vigente, è inammissibile
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