Cassazione Penale, Ordinanza n. 35076/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione in concorso e con aggravante delle più persone riunite. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione sulla responsabilità per il reato ex artt. 110, 56 e 629 c.p.; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo l'inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a fondare da sole l'affermazione di responsabilità; 3) carenze e illogicità della motivazione sulla responsabilità; 4) violazione di legge e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p.; 5) violazione dell'art. 603 c.p.p. per la mancata riapertura del dibattimento ai fini dell'assunzione di una testimonianza; 6) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, perché in larga parte reiterativi delle doglianze già respinte in appello, non specifici, o volti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta e immune da vizi logici la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza della responsabilità per tentata estorsione, sulla non configurabilità della desistenza volontaria perché l'interruzione dell'azione era stata determinata dalla reazione della vittima, sulla prova dell'aggravante delle più persone riunite e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica di attendibilità. Ha inoltre escluso la necessità di riapertura del dibattimento, reputando sufficiente l'istruttoria già svolta per la decisione.
Norme richiamate
richiamati come base della contestazione per concorso nel delitto tentato di estorsione; la Corte conferma la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità e sull'intento estorsivo.
la desistenza volontaria ricorre solo se l'interruzione dell'azione criminosa dipende da autonoma e libera determinazione dell'agente, non quando sia causata da fattori esterni, come la reazione della vittima.
richiamato per l'aggravante delle più persone riunite, ritenuta provata con motivazione immune da vizi logici.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte lo reputa non violato perché le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la condanna se attentamente vagliate.
art. 6 C.E.D.U.
invocato in tema di equo processo; la Corte ribadisce la compatibilità con il sistema della condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, se attendibili.
la mancata riapertura del dibattimento è esclusa come vizio, perché la Corte di merito ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori già acquisiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di motivi già proposti in appello e già disattesi dalla sentenza impugnata, quando manchi una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione di merito.
- La desistenza volontaria nel tentativo è configurabile solo se l'interruzione dell'azione criminosa dipende da una scelta autonoma e libera dell'agente; non ricorre quando l'azione si arresti per l'intervento di fattori esterni o per la reazione della vittima.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi in modo rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono in via esclusiva al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura degli elementi probatori a quella compiuta nei gradi precedenti se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
- La mancata riapertura del dibattimento non integra vizio quando il giudice di merito motivi in modo congruo che il materiale istruttorio già acquisito è sufficiente per decidere oltre ogni ragionevole dubbio.
- L'aggravante delle più persone riunite può essere ritenuta sulla base di un compendio probatorio coerente e logicamente valutato dal giudice di merito, non essendo sufficiente una censura che miri soltanto a rimettere in discussione il peso delle prove.
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