Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio una banca chiedendo, in relazione a un conto corrente intrattenuto con un diverso istituto poi coinvolto in operazioni societarie, la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, deducendo la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, in genere, di altri addebiti non pattuiti validamente. Il tribunale aveva accolto la domanda. In appello la banca aveva sostenuto di non essere legittimata passivamente, perché il credito/rapporto del correntista sarebbe stato escluso dal ramo d'azienda conferito in suo favore in quanto "credito a sofferenza", e perché la posizione sarebbe stata in ogni caso definita da una transazione intervenuta prima del conferimento. La corte d'appello aveva accolto tale tesi, riformando la decisione di primo grado e rigettando la domanda. Il correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo la contraddizione della sentenza che avrebbe fondato il difetto di legittimazione su documenti ritenuti inutilizzabili; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 385/1993 e dell'art. 2560 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le passività della banca cedente si trasferiscono alla cessionaria e che il debito restitutorio, sorto prima della cessione, gravava sulla banca subentrante; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla qualificazione del credito come "a sofferenza", assumendo che alla data della cessione non vi fosse più alcuna posizione debitoria; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla pretesa transazione del 1995, contestandone l'esistenza e comunque la rilevanza, perché il saldo sarebbe stato alterato da clausole nulle e addebiti illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha rigettato il primo motivo; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una domanda di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, la legittimazione passiva della banca cessionaria non può essere esclusa né per la sola circostanza che il credito sia qualificato come "a sofferenza" ed escluso dal conferimento, né per l'asserita chiusura del rapporto per transazione, trattandosi in realtà di un debito restitutorio già maturato in capo alla banca cedente e riferibile alle passività trasferite nel ramo d'azienda bancario; il giudice di rinvio dovrà quindi verificare nuovamente la domanda alla luce di tale principio.
Norme richiamate
La censura sul divieto di nuova produzione documentale in appello è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
In caso di cessione di azienda bancaria, le passività si trasferiscono al cessionario per effetto della cessione e della pubblicità notizia; la norma speciale prevale sull'art. 2560 c.c. e consente il trasferimento anche di obbligazioni già sorte o comunque determinabili, se riferibili al complesso aziendale ceduto.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 58 TUB nelle cessioni di azienda bancaria.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte assorbe tali censure dopo aver accolto il motivo di diritto sulla legittimazione passiva.
Massime di principio
- Nella cessione di azienda bancaria, la legittimazione passiva della banca cessionaria va valutata in base alla natura del credito azionato e al regime speciale dell'art. 58 TUB: il trasferimento delle passività opera per effetto della cessione e della pubblicità, senza che la regola generale dell'art. 2560 c.c. possa limitarne la portata.
- La domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per somme addebitate in forza di clausole bancarie asseritamente nulle fa valere un debito restitutorio già maturato in capo alla banca che ha effettuato gli addebiti; tale pretesa segue, di regola, la disciplina delle passività del ramo d'azienda ceduto.
- La qualificazione del credito come "a sofferenza" e la sua eventuale esclusione espressa dal conferimento non sono, da sole, decisive per escludere la responsabilità della cessionaria quando l'azione riguardi passività già insorte e riferibili al rapporto bancario trasferito.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da una ratio giuridica errata sulla legittimazione passiva, le ulteriori questioni di fatto o di prova restano assorbite e non devono essere esaminate in cassazione.
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