Cassazione Penale, Sentenza n. 19288/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Ferreri Rosario avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena. I motivi di ricorso dedotti riguardavano: omissione della motivazione in ordine al mancato accoglimento di un motivo di appello relativo alla presunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; e violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La difesa ha inoltre prodotto documentazione sul decesso del ricorrente.
La decisione
La difesa ha prodotto certificazione del decesso del ricorrente (morte il 14/02/2026, documentazione del Comune di Fiumicino del 16/02/2026). La Corte di cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ma il giudice ha deciso l'annullamento per estinzione del reato e non ha deciso nel merito sui motivi dedotti. Decisione resa il 31/03/2026.
Norme richiamate
presenti nel testo come rubricazione del delitto ascritto a Ferreri Rosario
Richiamate soltanto per indicare il titolo di reato a carico dell'imputato; la sentenza di cassazione non entra nel merito dell'interpretazione di tali norme poiché il procedimento penale si è estinto per morte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
cui si riferisce il limite per la esposizione dei motivi nella memoria
Richiamato per spiegare che i motivi di ricorso sono stati esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione; nessuna valutazione sulla fondatezza dei motivi è stata svolta in quanto il procedimento si è estinto.
menzionato come oggetto di un motivo di appello non accolto
Il ricorrente deduce l'omissione della motivazione in relazione a questo articolo, ma la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito sulla questione a causa dell'estinzione del reato per morte.
citato nel ricorso quale norma la cui applicazione sarebbe viziata
Contestata dalla difesa la corretta applicazione/ motivazione relativa a questa norma; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito perché ha annullato la sentenza per estinzione del reato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e, conseguentemente, il procedimento penale: il giudice penale deve verificare il decesso e, se documentato, dichiarare l'estinzione e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Se il decesso interviene durante il corso di impugnazioni (appello o cassazione), le questioni di merito sollevate dalle parti restano in genere prive di decidibilità e il giudice non entra nel merito, pronunciandosi solo sull'estinzione.
- Le parti devono tempestivamente depositare documentazione ufficiale attestante la morte (es. certificato/atto di morte comunale) perché il giudice possa prendere cognizione dell'estinzione e adottare la relativa declaratoria.
- La declaratoria di estinzione del reato riguarda l'azione penale e la pena; le eventuali azioni civili (risarcitorie) possono avere un percorso autonomo e, in generale, possono proseguire nei confronti degli eredi o soggetti responsabili salvo limiti di legge.
- Quando il pubblico ministero chiede l'inammissibilità o il rigetto di un ricorso, ma sopravviene la morte dell'imputato, la Corte deve comunque accertare lo stato di morte: l'esito processuale prevalente sarà l'estinzione e non una decisione di merito sulle questioni processuali o sostanziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →