Cassazione Penale, Ordinanza n. 24258/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguardava un'ordinanza con cui il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena originariamente concessa con una sentenza del 2018, a seguito di una successiva condanna a un anno di reclusione per falso in atto pubblico. Il ricorrente contestava, in sostanza, la competenza del Tribunale di Messina a provvedere sull'istanza relativa alla disciplina della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza dal Tribunale di Roma. La Corte ha però ricostruito la sequenza delle decisioni e ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., richiamando giurisprudenza conforme; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti dell'ordinanza impugnata, che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente, in conseguenza della successiva condanna irrevocabile per il reato di falso in atto pubblico. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.
Norme richiamate
Disposizione richiamata solo per individuare il reato oggetto della successiva condanna irrevocabile che ha determinato la revoca del beneficio sospensivo.
Norma evocata quale base della revoca della sospensione condizionale della pena in presenza della successiva condanna intervenuta nei termini rilevanti.
È la norma che individua nel Tribunale di Messina il giudice competente a provvedere sull'istanza relativa alla sospensione condizionale della pena, in ragione della sequenza delle decisioni intervenute.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, in una sequenza di decisioni, interviene una successiva condanna irrevocabile che incide su un precedente beneficio sospensivo, la competenza a provvedere sulla relativa disciplina va individuata secondo le regole dell'art. 665, comma 4, c.p.p., in capo al giudice dell'ultima decisione rilevante.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta in conseguenza di una successiva condanna irrevocabile per un reato che rientra nei presupposti di legge, senza che ciò comporti di per sé un vizio della decisione se adottata dal giudice competente.
- Il ricorso per cassazione che censuri un provvedimento adottato dal giudice competente, in assenza di specifici errori di diritto, può essere dichiarato inammissibile con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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