Cassazione Civile, Ordinanza n. 04970/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di affitto di ramo d'azienda relativo a un punto vendita da inserire in un centro commerciale in costruzione. La società poi ricorrente aveva promesso di concedere il ramo d'azienda, mentre la controparte si era impegnata ad acquisirlo per avviare l'attività commerciale con insegna "Acqua Sapone". La controparte aveva prestato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni. Prima della stipula del definitivo, la società promissaria affittuaria sostenne che il preliminare fosse stato concluso sul presupposto comune che nel locale adiacente sarebbe stato insediato un esercizio Eurospin, ritenuto commercialmente favorevole perché non concorrenziale; poiché invece il locale sarebbe stato destinato a un'attività alimentare che vendeva anche prodotti simili a quelli di Acqua Sapone, chiese la risoluzione del preliminare e la restituzione della fideiussione. La società concedente resistette e propose domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni da inadempimento e della lesione dell'immagine. In appello la decisione di primo grado fu riformata e fu dichiarata la risoluzione del preliminare per mancato avveramento della presupposizione. Contro tale sentenza la società concedente propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che documenti ed e-mail dimostravano che Eurospin non costituiva presupposto comune e determinante; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte d'appello mal interpretato la volontà delle parti e ignorato il comportamento successivo; 3) violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., per erronea affermazione della presupposizione, mancando i requisiti di certezza e obiettività, soprattutto perché l'evento dipendeva da trattative con terzi; 4) violazione degli artt. 1372, 1453, 1463 e 1467 c.c., per aver dichiarato la risoluzione senza chiarirne il titolo e senza adeguatamente escludere la responsabilità precontrattuale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo per quanto di ragione e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della presupposizione quanto alla certezza soggettiva dell'evento, ma ha censurato la motivazione sulla obiettività del presupposto, perché la Corte territoriale si era limitata ad affermare in modo generico che il mancato ingresso di Eurospin non era addebitabile alle parti, senza verificare ex ante se tale evento dipendesse o meno dalla volontà o attività delle parti stesse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può riguardare il solo mancato apprezzamento di elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; inoltre il fatto deve essere decisivo e specificamente indicato nei suoi riscontri e nella sua emersione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale richiede la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il dato da cui il fatto risulta e il come e quando esso sia stato oggetto di discussione processuale.
La comune intenzione delle parti e il loro comportamento successivo sono criteri interpretativi da valutare dal giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se si indica lo scostamento dai canoni legali o l'illogicità della motivazione.
È richiamato come criterio interpretativo in tema di presupposizione e buona fede nell'interpretazione del contratto.
È evocato nel motivo che contesta la declaratoria di risoluzione del preliminare, ma la questione resta assorbita.
È evocato nel motivo che contesta la risoluzione per inadempimento, ma la questione resta assorbita.
È evocato nel motivo che contesta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ma la questione resta assorbita.
È evocato nel motivo che contesta la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- L'omesso esame di documenti o testimonianze non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Per dedurre utilmente il vizio di motivazione su un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto, la sua risultanza processuale, la sua discussione tra le parti e la sua decisività.
- In tema di interpretazione contrattuale, la censura di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. non può risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dal giudice di merito.
- La presupposizione ricorre solo quando una situazione di fatto o di diritto, comune alle parti, sia stata assunta come fondamento implicito del contratto e presenti sia carattere di certezza soggettiva sia carattere di obiettività, intesa come indipendenza dalla volontà e attività delle parti.
- Ai fini della presupposizione, la certezza richiesta è soggettiva: conta che l'evento sia stato considerato certo dalle parti; non occorre che l'evento fosse oggettivamente certo o imprevedibile la circostanza che ne impedisce il verificarsi.
- La verifica del requisito dell'obiettività del presupposto deve essere compiuta ex ante, cioè al momento genetico del contratto, e non ex post sulla base del solo mancato avveramento dell'evento.
- Una motivazione che si limiti ad affermazioni generiche o astratte, senza spiegare il ragionamento seguito per qualificare un evento come presupposto oggettivo del contratto, è affetta da vizio motivazionale censurabile in cassazione.
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