Cassazione Penale, Sentenza n. 7411/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di Bonadei per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritto quale "amministratore di fatto" dell'impresa Edilemme formalmente intestata alla sorella Bonadei Mara. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva (escussione di testimoni richiesti in sede di abbreviato condizionato), (2) vizio di motivazione circa la responsabilità per le distrazioni e la manipolazione delle scritture contabili e la qualifica dell'imputato, (3) mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 69 c.p., (4) diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto il primo motivo generico e infondato (anche perché l'imputato aveva rinunciato a parte delle prove in sede di abbreviato), ha invece ritenuto fondato il secondo motivo per carenza motivazionale della sentenza di appello che non ha dato una risposta specifica e argomentata alle censure relative alla qualificazione dell'imputato e alle distrazioni/manipolazioni contabili, né ha chiarito se il fallimento concernesse un'impresa individuale estesa al socio occulto o una persona giuridica con imputato amministratore di fatto. I terzo e quarto motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito, che dovrà anche verificare la legittimità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fallimentare.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e modalità con cui il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso, richiamato per indicare che i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma richiamata per procedere all'esame del ricorso nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti)
art. 33 legge fallimentare
La relazione ex art. 33 della curatela è stata utilizzata dalla Corte di appello come fonte probatoria; la Cassazione ha però osservato che non è sufficiente richiamarla senza una specifica valutazione delle censure d'appello
Riferimento normativo relativo alla possibile aggravante contestata e al conflitto con le circostanze attenuanti generiche, parte dei motivi di impugnazione poi assorbiti
art. 216 u.c. legge fallimentare (riferimento alle pene accessorie)
art. 216 u.c. legge fallimentare
Indicazione al giudice di rinvio di verificare la legalità della durata delle pene accessorie applicate in relazione alla condanna per bancarotta
art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Norma di riferimento sull'estensione della responsabilità in caso di fallimento di società; la sentenza richiama la giurisprudenza che collega la posizione di "amministratore di fatto" all'ambito applicativo di questa disposizione
Massime di principio
- La corte d'appello che decide in secondo grado deve confrontarsi specificamente e argomentare punto per punto le censure svolte nell'appello: un richiamo generico alla motivazione di primo grado o alle risultanze della curatela non è sufficiente.
- La qualifica giuridica dell'entità fallita (impresa individuale vs persona giuridica/società) è decisiva per individuare chi può essere ritenuto responsabile: l'attribuzione della veste di "amministratore di fatto" ha rilievo principalmente se il fallimento riguarda una società o se il fallimento di un'impresa individuale è stato esteso al socio occulto.
- La responsabilità come "amministratore di fatto" non si può presumere senza che il giudice spieghi il nesso causale e dimostri in modo puntuale l'effettiva gestione e i comportamenti distrattivi o manipolativi imputati.
- Se l'imputato ha rinunciato esplicitamente a determinate prove in una fase processuale (es.: in relazione a un abbreviato condizionato), la contestazione della mancata assunzione di tali prove può essere dichiarata generica o infondata, salvo che risulti che la rinuncia non sia stata chiara o coerente.
- In caso di vizi motivazionali rilevanti la Corte di cassazione può annullare la sentenza con rinvio perché il giudice di merito riesamini le contestazioni secondo le regole del contraddittorio e della motivazione, compresa la verifica di eventuali accessori di pena.
- Le questioni relative al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla concessione della sospensione condizionale della pena richiedono motivazione espressa; tuttavia, se la Corte di legittimità rileva carenze rilevanti su questioni di fondo (es.: qualificazione personale e responsabilità), le altre questioni possono essere assorbite in sede di rimessione.
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