Cassazione Civile, Sentenza n. 3648/2019 del 07/02/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia trae origine dalle trattenute effettuate dall’INPS sulla pensione di anzianità della ricorrente per recuperare un credito contributivo relativo a omissioni contributive connesse al lavoro svolto nell’ambito di una ditta artigiana costituita in s.n.c. L’INPS aveva calcolato la quota di un quinto sul trattamento pensionistico lordo; dopo una contestazione stragiudiziale della pensionata, aveva iniziato a calcolarla sul netto, ma la ricorrente sosteneva che nel periodo precedente l’ente avesse trattenuto somme eccedenti il limite consentito e ne chiedeva la restituzione. Per ottenere il pagamento di Euro 2.016,23, oltre accessori e spese, la pensionata aveva richiesto un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Sondrio aveva respinto l’opposizione dell’INPS; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 508/2013 depositata il 3 luglio 2013, aveva riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo legittimo il calcolo sul lordo. Con un unico motivo, articolato in due censure, la pensionata ha denunciato la violazione dell’art. 69 della L. n. 153/1969, dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 1246, n. 3, c.c., sostenendo che la quota pignorabile e compensabile dovesse essere calcolata sulla pensione al netto delle ritenute fiscali; ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha escluso il vizio processuale di motivazione: la Corte d’Appello aveva esposto le ragioni della decisione, anche se giuridicamente non condivisibili, e la ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni autonome sul punto. Ha invece accolto la censura di violazione di legge. Ha chiarito che il riferimento della sentenza della Corte costituzionale n. 506/2002 all’“intero ammontare” della pensione non equivale a un riferimento all’importo lordo, ma si contrappone alla detrazione della quota destinata al minimo vitale. Ricostruito il quadro generale della pignorabilità delle pensioni, la Corte ha rilevato che esso prevede la valutazione degli emolumenti al netto delle ritenute e che l’art. 69 della L. n. 153/1969 non introduce una diversa regola per il calcolo al lordo. Ha quindi enunciato il principio secondo cui, anche quando l’INPS compensa propri crediti ai sensi di tale articolo, il limite di un quinto va calcolato sulla pensione al netto delle ritenute fiscali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69, comma 1, L. n. 153/1969
Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall’I.N.P.S., per propri crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.
La quota di un quinto che l’INPS può pignorare o portare in compensazione per propri crediti va calcolata sulla pensione al netto delle ritenute fiscali.
Infatti l’I.N.P.S., sull’ulteriore presupposto per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 c.c., n. 3), ha proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione da essa erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull’ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell’applicazione delle ritenute fiscali.
La compensazione dei crediti dell’INPS sulla pensione è consentita nei limiti in cui il credito pensionistico è pignorabile; il limite di pignorabilità applicabile determina quindi anche la quota compensabile.
Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2, stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate “al netto di ritenute”.
La disciplina generale della pignorabilità delle pensioni impone di determinare le quote pignorabili sul trattamento al netto delle ritenute.
art. 545, comma 7 e seguenti, c.p.c.
Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dal D.P.R. 150 cit., art. 2, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall’art. 545 c.p.c., comma 7 e ss..
Le disposizioni dell’art. 545 c.p.c. integrano la disciplina generale del pignoramento delle pensioni; nel caso deciso, esse non determinano una deroga alla regola del calcolo al netto delle ritenute.
Va intanto esclusa la sussistenza di vizio processuale della sentenza per inesistenza della motivazione, profilo che la stessa ricorrente enuncia in rubrica con il richiamo all’art. 132 c.p.c., n. 4, senza poi in proposito argomentare. La pronuncia contiene infatti la motivazione giustificativa, in diritto, di quanto deciso, per quanto la stessa, come si dirà in prosieguo, non possa essere condivisa.
Non ricorre il vizio di inesistenza della motivazione quando la sentenza espone le ragioni giuridiche della decisione, anche se tali ragioni risultano poi errate.
Massime di principio
- Quando l’INPS recupera propri crediti mediante compensazione sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’art. 69 della L. n. 153/1969, la quota compensabile, pari a un quinto, si calcola sull’importo della pensione al netto delle ritenute fiscali.
- Il riferimento normativo all’“intero ammontare” della pensione non significa che la quota pignorabile debba essere calcolata sul lordo: esso distingue la regola applicabile dalla detrazione della quota destinata a garantire il minimo vitale.
- Il regime speciale di pignorabilità previsto per i crediti dell’INPS non deroga alla regola generale del calcolo delle quote pensionistiche pignorabili al netto delle ritenute, in assenza di una previsione espressa di segno contrario.
- La motivazione giuridicamente non condivisibile non integra, per ciò solo, inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., se la sentenza espone le ragioni poste a fondamento della decisione.
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