Cassazione Civile, Sentenza n. 18699/2019 del 11/07/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
Il docente era stato assunto nel comparto scuola, in seguito al suo collocamento utile nelle graduatorie ad esaurimento e nell’ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 105 del 2015. L’amministrazione aveva disposto la decadenza dal rapporto, senza avviare un procedimento disciplinare, perché egli aveva autocertificato di non avere precedenti condanne penali, omettendone alcune. Il Tribunale di Alessandria aveva respinto l’impugnazione del provvedimento e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 815/2017 depositata il 30 ottobre 2017, aveva respinto l’appello, ritenendo sufficiente la non veridicità oggettiva della dichiarazione, senza necessità di verificare se le condanne fossero ostative all’assunzione o di accertare l’elemento soggettivo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo che la decadenza richiedesse di accertare se, in assenza della dichiarazione mendace, il beneficio non sarebbe stato conseguito. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omessa valutazione della risalenza nel tempo delle condanne, della loro estinzione e del certificato del casellario da lui richiesto, dal quale non risultavano, invocando tali circostanze a sostegno della propria buona fede.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che la decadenza prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dall’art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957 opera fuori dal procedimento disciplinare solo quando la falsità riguarda un requisito sostanziale che avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto. Se le condanne taciute non erano necessariamente ostative all’assunzione, la mera decadenza non è legittima: l’amministrazione può eventualmente procedere al licenziamento ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del D.Lgs. n. 165 del 2001, attraverso il procedimento disciplinare e previa valutazione concreta della gravità e della proporzionalità della misura. È stato quindi demandato al giudice di rinvio l’accertamento della decisività delle condanne non dichiarate rispetto all’assunzione.
Norme richiamate
art. 75 D.P.R. n. 445/2000
La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75” ha avuto cura di precisare che ciò costituiva “effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti” per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
La decadenza consegue alla dichiarazione non veritiera soltanto quando essa attesta falsamente la sussistenza di un requisito sostanziale la cui mancanza avrebbe impedito l’accesso all’impiego; non basta la falsità considerata in sé.
art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3/1957
Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purchè non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio “genetico” del contratto.
La decadenza di diritto è applicabile fuori dal procedimento disciplinare quando una regola certa rende il requisito falsamente dichiarato incompatibile con l’accesso al pubblico impiego, con conseguente vizio genetico del contratto.
art. 55-quater, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001
Pertanto, una volta instaurato il rapporto esse, in quanto inidonee a determinare di per sè sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente; circostanze della: dichiarazione erronea; sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Le falsità dichiarative non attinenti a requisiti necessariamente ostativi all’assunzione possono giustificare il licenziamento disciplinare, ma solo dopo il relativo procedimento e se, valutate le circostanze concrete, la gravità della condotta rende proporzionata la lesione del vincolo fiduciario.
art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento “le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell’infrazione nella singola vicenda (Cass. 24 agosto 2016, n. 17304).
Il licenziamento per falsità documentali o dichiarative ha natura di sanzione disciplinare e deve essere applicato mediante il procedimento previsto dall’art. 55-bis, con valutazione della proporzionalità rispetto al caso concreto.
Massime di principio
- La decadenza dall’impiego pubblico per falsità documentali o dichiarazioni sostitutive rese in occasione dell’assunzione opera automaticamente, fuori dal procedimento disciplinare, solo se la falsità riguarda un requisito sostanziale la cui mancanza avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto.
- La non veridicità di una dichiarazione relativa a circostanze non necessariamente ostative all’assunzione non determina, da sola, la nullità del rapporto né legittima la decadenza automatica. Può rilevare come illecito disciplinare e condurre al licenziamento soltanto all’esito del procedimento previsto e di una valutazione concreta della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione.
- Per stabilire se sia legittima la decadenza occorre accertare il nesso tra la falsità e il conseguimento dell’impiego, verificando se il dato taciuto o dichiarato in modo non veritiero fosse certamente decisivo secondo le regole applicabili all’accesso.
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