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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33021/2018 del 20/12/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Due società appartenenti al medesimo gruppo avevano stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di un tratto autostradale. La società appaltatrice aveva distaccato propri dipendenti presso la società committente e distaccataria, affinché svolgessero funzioni interne alla direzione lavori, di verifica e controllo della corretta esecuzione dell’appalto. Il Tribunale di Verona aveva dichiarato illegittimi i distacchi e accertato, per ciascun lavoratore interessato, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della distaccataria dalla data del primo distacco. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23 gennaio 2017, aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di una lavoratrice e respinto per il resto gli appelli delle due società. La società distaccataria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la società distaccante ha proposto ricorso successivo con tre motivi. Le ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, che l’appartenenza allo stesso gruppo rendesse presunto l’interesse della distaccante; che tale interesse risultasse anche dallo statuto e dalla convenienza economica legata alla verifica dell’appalto e al tempestivo pagamento dei corrispettivi; che fossero irrilevanti eventuali interessi comuni con la distaccataria e che il giudice di merito avesse ecceduto il thema decidendum e sindacato le scelte organizzative datoriali. Hanno inoltre contestato la valutazione di irregolarità o intento elusivo, sostenendo che la richiesta del distacco da parte della distaccataria e il rimborso dei costi non ne determinassero l’illegittimità. La distaccante ha infine denunciato omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere quanto a un lavoratore, in relazione al licenziamento intimatogli il 16 gennaio 2015. Le ricorrenti hanno anche dedotto omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere per la posizione di un lavoratore, a seguito di conciliazione sottoscritta davanti alla D.T.L. di Verona il 22 novembre 2016, compensando tra le parti le relative spese. Ha respinto entrambi i ricorsi. Ha escluso che la mera appartenenza al medesimo gruppo societario comporti automaticamente la presunzione dell’interesse della distaccante, riservata dalla legge al contratto di rete, e ha ritenuto non trasponibili i precedenti invocati, relativi a situazioni di organizzazione unificata o a contratti di rete. Nel caso concreto occorreva verificare l’interesse effettivo della distaccante: correttamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’attività di controllo e collaudo dell’opera appaltata servisse all’interesse della committente e non a quello della società appaltatrice, cui spettava realizzare l’opera. Né la previsione statutaria di servizi di direzione lavori né la convenienza economica connessa ai pagamenti tempestivi integravano, da sole, l’interesse giuridicamente rilevante richiesto per il distacco. Sono state considerate indici dell’assenza di un valido interesse della distaccante e dell’anomalia dell’operazione anche la provenienza della richiesta dalla distaccataria, l’addebito a quest’ultima dei costi dei lavoratori, la prevalenza del suo interesse e il fatto che i lavoratori dell’appaltatrice fossero impiegati dalla committente nelle attività di controllo dell’appalto. La Corte ha altresì rilevato l’assenza di temporaneità del distacco, anche in senso relativo. Le censure di omesso esame di fatto sono state dichiarate inammissibili in applicazione della disciplina della doppia conforme, trattandosi di giudizio d’appello introdotto dopo l’11 settembre 2012. Quanto al lavoratore licenziato il 16 gennaio 2015, la Corte ha escluso la pertinenza del precedente invocato: poiché il rapporto con la distaccataria era stato dichiarato costituito dalla sentenza di primo grado, anteriore al licenziamento, il recesso intimato dalla distaccante era tamquam non esset; il terzo motivo del ricorso successivo non ha quindi condotto a cassazione. Le società ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità: per il lavoratore costituitosi separatamente, euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; per gli altri controricorrenti, euro 200 per esborsi ed euro 7.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. È stato inoltre dato atto, per entrambe le ricorrenti, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 1 e 4-ter, D.Lgs. 276/2003

    Il principio generale per cui la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell’impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.

    Il distacco è legittimo se, per tutta la sua durata, realizza uno specifico interesse imprenditoriale della società distaccante; tale interesse ne giustifica la qualificazione come atto organizzativo e determina la temporaneità del distacco. La presunzione automatica d’interesse prevista per il contratto di rete non si estende alla mera appartenenza delle imprese a un gruppo.

  • art. 2359 c.c.

    In assenza di un particolare collegamento tra imprese, che non sia riconducibile neanche all’ipotesi di società collegate o controllate in cui il legame sia connotato da meccanismi di controllo specifici (influenza dominante su un’altra società per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle condizioni indicate nella norma di cui all’art. 2359 c.c. – situazione presa a riferimento alla Direzione Generale del Ministero competente in sede di risposta all’interpello di CONFINDUSTRIA del 10.1.2016 richiamato dalle società) viene in rilievo l’esigenza di verificare la sussistenza in concreto dell’interesse del distaccante, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.

    Il collegamento o controllo societario rilevante va valutato sulla base dei meccanismi specifici indicati dalla norma; la mera appartenenza a un gruppo non sostituisce l’accertamento concreto dell’interesse della distaccante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nella specie, si ricade anche temporalmente nella seconda ipotesi, sicchè ogni censura riferita al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile.

    Nel regime della doppia conforme applicabile al giudizio d’appello introdotto dopo l’11 settembre 2012, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei termini previsti dalla disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Un’ipotesi riguarda il caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione perchè sprovvista di “una ragionevole probabilità di essere accolta”, nel qual caso, “quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”, il ricorso per cassazione – proponibile per saltum avverso la sentenza di primo grado – “può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4”. L’altra ipotesi deriva dall’estensione di questa disposizione “al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.

    La disciplina della doppia conforme limita i motivi di ricorso per cassazione quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto; la Corte applica tale preclusione alle censure ex art. 360, n. 5, nel caso concreto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

    In conseguenza del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.

Massime di principio

  • Il distacco di un lavoratore è legittimo soltanto se la società distaccante conserva, per tutta la durata dell’operazione, uno specifico interesse imprenditoriale allo svolgimento della prestazione presso il terzo; il distacco deve costituire una modifica delle modalità esecutive del rapporto e durare quanto l’interesse che lo giustifica.
  • La mera appartenenza della distaccante e della distaccataria al medesimo gruppo societario non determina automaticamente la sussistenza dell’interesse della distaccante. Fuori dai casi di presunzione legale, tra cui il distacco nell’ambito di un valido contratto di rete, l’interesse deve essere accertato in concreto.
  • La convenienza economica della distaccante, la previsione statutaria di attività compatibili con quelle svolte dal lavoratore o l’aspettativa di ottenere più rapidamente il pagamento dei corrispettivi non equivalgono, di per sé, allo specifico interesse giuridicamente rilevante richiesto per il distacco.
  • Sono elementi rilevanti nella verifica della genuinità del distacco la provenienza della richiesta, l’imputazione dei costi, la prevalenza dell’interesse della distaccataria, la funzione effettivamente svolta dai lavoratori e la coerenza della prestazione con la causa del rapporto di lavoro con la distaccante.
  • Il controllo della corretta esecuzione di un appalto affidato dalla committente all’impresa distaccante, se svolto da personale di quest’ultima distaccato presso la committente, può evidenziare l’assenza di un interesse proprio della distaccante quando i lavoratori siano impiegati nell’interesse della committente e in attività di controllo sull’operato dell’appaltatrice.
  • L’accertamento dell’interesse concreto al distacco appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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