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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1505/2019 del 21/01/2019

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente, socio e amministratore unico di una società operante nel settore delle vernici e iscritto alla gestione commercianti, si è opposto a una cartella esattoriale relativa a differenze di contributi dovuti alla gestione, calcolate includendo anche gli utili attribuitigli quale socio di una società in accomandita semplice operante nel settore industriale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 251/2012 depositata il 29 giugno 2012, aveva rigettato l’appello. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato l’omessa o insufficiente motivazione sulla carenza di motivazione della cartella e dell’iscrizione a ruolo, lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la relativa censura. Con il secondo ha dedotto la violazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 438 del 1992, contestando che nella base contributiva degli iscritti alla gestione commercianti fossero inclusi redditi d’impresa derivanti da una partecipazione in una società operante in un settore diverso. A sostegno richiamava le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi e sosteneva che dovessero rilevare soltanto i redditi del settore commerciale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto dell’eccezione asseritamente formulata nei giudizi di merito; è stato inoltre ritenuto infondato, perché la Corte d’appello aveva comunque rilevato che la censura sulla motivazione della cartella era stata dedotta tardivamente sin dal primo grado. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito: il contributo degli iscritti alla gestione commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e tale nozione comprende anche i redditi di una società in accomandita semplice, qualunque sia il suo oggetto sociale e anche quando il socio sia accomandante. La Corte ha valorizzato il tenore letterale della disposizione, la differenza rispetto alla disciplina previgente e l’interpretazione già avallata dalla Corte costituzionale. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che la questione di diritto era stata definita dalla Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso. La Corte ha inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992

    La tesi positiva censurata in ricorso, trova aggancio nella lettera della norma (il D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438) la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che “a decorrere dall’anno 1993 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

    Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non soltanto quelli derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione alla gestione.

  • art. 6, comma 3, D.P.R. n. 917/1986

    E tra i medesimi redditi d’impresa denunciati a fini Irpef rientrano i redditi delle società in accomandita semplice, posto che secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 3 “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.

    I redditi delle società in accomandita semplice sono redditi d’impresa ai fini fiscali qualunque sia la loro fonte e l’oggetto sociale; pertanto, se attribuiti al socio e denunciati ai fini IRPEF, rientrano nella base contributiva prevista per gli iscritti alla gestione commercianti.

  • art. 1 L. n. 233/1990

    La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

    La disciplina successiva, sostituendo il riferimento al reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione con quello alla totalità dei redditi d’impresa, ha ampliato la base imponibile contributiva rispetto alla disciplina previgente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della non sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

    Non sussistono, nel caso concreto, i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Per determinare la contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la base imponibile comprende la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non soltanto i redditi prodotti dall’attività che ha dato titolo all’iscrizione.
  • Rientrano nella base contributiva i redditi attribuiti al socio di una società in accomandita semplice, anche se la società opera in un settore diverso da quello dell’attività per la quale il socio è iscritto alla gestione previdenziale; ai fini della loro qualificazione come redditi d’impresa non rilevano né la fonte né l’oggetto sociale.
  • La sostituzione, nella disciplina della base contributiva, del riferimento al reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione con quello alla totalità dei redditi d’impresa comporta un ampliamento della base imponibile rispetto alla normativa previgente.
  • Il motivo di ricorso che denuncia l’omesso esame di una censura formulata nei giudizi di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza se non riporta il contenuto dell’eccezione o della censura asseritamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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