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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21302/2019 del 09/08/2019

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il medico, primario presso una struttura ospedaliera, aveva optato per il rapporto di lavoro esclusivo ma svolgeva attività libero-professionale presso un proprio ambulatorio. La nuova dirigenza, insediatasi nel gennaio 2005, avviò verifiche sulle attività libero-professionali svolte nel 2004 e il 25 febbraio 2005 contestò disciplinarmente la condotta; il 3 maggio 2005 intimò il licenziamento. Il Tribunale di Foggia dichiarò legittimo il recesso, respinse le domande di reintegrazione, risarcimento e differenze stipendiali e accolse la domanda riconvenzionale dell’ospedale per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte in ragione dell’esclusività. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 1° febbraio 2018, confermò la decisione. Il medico ha proposto cinque motivi: 1) violazione del principio di immediatezza della contestazione e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che la conoscenza del comportamento andasse riferita all’ente e non alla nuova dirigenza; 2) illegittimità e sproporzione del licenziamento, poiché la condotta sarebbe stata tollerata e costituiva prassi, e il datore avrebbe dovuto invitare il medico a cessarla o a scegliere un diverso regime; 3) nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente e violazione della disciplina sull’intramoenia allargata, che avrebbe consentito l’attività fuori dalla struttura, anche per carenza di spazi, e sarebbe stata inapplicabile in assenza di adeguamento dell’ordinamento interno e di un atto aziendale; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato tardiva l’eccezione di nullità del licenziamento per carenza di potere degli organi, formulata nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale; 5) erronea valutazione come generica della contestazione del quantum richiesto dall’ospedale, sostenendo che il ricorso in appello rinviava a deduzioni che contestavano alcune voci di danno e i criteri di calcolo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva accertato che la nuova dirigenza conobbe l’entità dell’attività solo dopo le verifiche avviate nel gennaio 2005 e contestò i fatti il 25 febbraio; il ricorrente censurava in realtà la ricostruzione delle risultanze di causa, senza denunciare un errore nell’interpretazione del criterio giuridico di tempestività. La Corte ha inoltre ricordato che il ritardo nella contestazione rileva quando ostacola l’effettiva difesa, tenuto conto anche del tempo necessario a una ponderata verifica dei fatti. Il secondo motivo è stato rigettato: la valutazione di proporzionalità aveva considerato la condotta volontaria, il ruolo di primario, il danno economico derivante dalla percezione di retribuzione collegata all’esclusività e l’assenza di iniziative restitutorie; tale valutazione di merito, motivata e priva di vizi logici, non è sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione per relationem era controllabile attraverso la sentenza di primo grado richiamata e la Corte d’appello aveva chiarito che l’attività non rientrava nell’intramoenia allargata perché mancavano i requisiti legali e regolamentari; le censure riproponevano le tesi di merito senza confrontarsi con questa ratio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si limitava a ribadire la tempestività della deduzione, senza censurare l’applicazione delle preclusioni del rito del lavoro alla prospettazione tardiva di un ulteriore vizio disciplinare. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione del quantum era generica e non specificava le voci o i criteri contestati; nel rito del lavoro l’onere di contestazione specifica dei conteggi opera anche quando si neghi in radice il titolo del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 7.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Per giustificare un licenziamento disciplinare, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.

    La giusta causa disciplinare e la proporzionalità del licenziamento vanno valutate in concreto, considerando il rapporto, le mansioni e l’affidamento richiesto, il danno, le circostanze e l’elemento soggettivo della condotta.

  • art. 1175 c.c.

    Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

    La norma è richiamata dal ricorrente a fondamento della censura di violazione dei doveri di correttezza, ma la Corte esclude che il motivo prospetti un errore di diritto: contestare la ricostruzione dei fatti e delle prove non equivale a denunciare l’erronea interpretazione della norma.

  • art. 1375 c.c.

    Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

    La deduzione di una violazione della buona fede non consente di trasformare in questione di diritto una doglianza che mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa; la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti e delle prove attiene invece alla valutazione di merito e non può essere fatta valere sotto tale profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo, pur denunciando la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in realtà si duole dell’errata valutazione delle risultanze processuali e sollecita una lettura diversa dei documenti trascritti in ricorso, riservata al giudice del merito e non censurabile in questa sede, nella quale, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non può neppure trovare ingresso la denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    Nel caso deciso, la censura non poteva essere utilizzata per ottenere una nuova lettura dei documenti e delle prove, essendo la ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito e operando il limite processuale indicato dalla Corte.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il motivo, pur denunciando la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in realtà si duole dell’errata valutazione delle risultanze processuali e sollecita una lettura diversa dei documenti trascritti in ricorso, riservata al giudice del merito e non censurabile in questa sede, nella quale, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non può neppure trovare ingresso la denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    La Corte applica il limite alla deduzione del vizio di motivazione previsto in presenza della cosiddetta doppia conforme, escludendo nel caso concreto l’ingresso della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 345 c.p.c.

    In ordine all’argomentazione illustrata nella sentenza impugnata ai fini della inammissibilità del profilo di nullità del licenziamento per carenza di potere degli organi che lo hanno comminato, il ricorrente si limita a ribadire i rilievi di tempestività della proposizione della questione (sollevata, come rileva la stessa Corte territoriale correggendo il riferimento dello stesso appellante, con la memoria di costituzione in replica alla domanda riconvenzionale) senza nulla contraddire in ordine al richiamo correttamente effettuato dal giudice di merito ai principi di preclusione e decadenza che presidiano il processo del lavoro.

    La Corte non accoglie la censura processuale: la prospettazione tardiva di un ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento è preclusa secondo le regole del rito del lavoro e il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure, dunque, prescindono dalle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, determinano una mera contrapposizione della valutazione del ricorrente al giudizio espresso dalla sentenza impugnata e si risolvono nella sostanza nella proposizione di un “non motivo”, risultando di conseguenza inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le ragioni decisive della sentenza impugnata e si limita a contrapporre a esse la valutazione della parte.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    Invero, in ordine al quantum richiesto dall’ospedale, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto carente di specificità la contestazione del medico e la correttezza del decisum è dimostrata dalla trascrizione, per estratto, della pag. 46 della memoria di replica depositata in primo grado dal Dott. F.

    La contestazione del quantum deve essere specifica; una contestazione generica non consente di rimettere in discussione la quantificazione del credito.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

    Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i conteggi anche se nega il titolo del credito: la contestazione del diritto e quella dell’esattezza della quantificazione hanno funzioni autonome.

  • art. 91 c.p.c.

    In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata considerando il momento in cui il datore di lavoro ha acquisito conoscenza sufficientemente precisa dei fatti, non soltanto l’intervallo cronologico tra la condotta e la contestazione. Il tempo impiegato per verificare i fatti e ponderare responsabilmente l’addebito non determina di per sé tardività; il ritardo rileva quando ostacola l’effettiva difesa del lavoratore.
  • Per valutare la giusta causa e la proporzionalità del licenziamento disciplinare occorre considerare concretamente natura e qualità del rapporto, mansioni e affidamento richiesto, danno arrecato, circostanze della condotta, motivi e intensità dell’elemento intenzionale o colposo.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio rende possibile e agevole il controllo del ragionamento e, nel giudizio d’appello, consente di ricostruire le ragioni per cui i motivi di gravame sono stati respinti, anche attraverso la lettura coordinata della sentenza richiamata.
  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie normativa; la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o di una nuova valutazione delle prove attiene al merito e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi, anche quando neghi in radice il titolo del credito. La contestazione generica o omessa rende i conteggi non specificamente contestati vincolanti ai fini della decisione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o la contrapposizione della propria valutazione, senza critica delle ragioni decisive, determina l’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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