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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26817/2018 del 23/10/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istituto assicuratore)

La controversia

A seguito di revisione, l’INAIL aveva ridotto, con decorrenza dal 1° aprile 1999, la rendita del lavoratore dal 50% al 26%. Il lavoratore aveva presentato ricorso amministrativo il 21 aprile 1999, respinto con provvedimento definitivo del 30 ottobre 2001; aveva poi promosso l’azione giudiziaria il 10 aprile 2009. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il ripristino della rendita nella misura originaria e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 706/2012 depositata il 26 novembre 2012, aveva confermato. L’INAIL ha proposto ricorso principale per violazione degli artt. 112, 83 e 137 del d.P.R. n. 1124/1965 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che anche l’azione volta a contestare la riduzione della rendita è soggetta alla prescrizione triennale dell’art. 112 e che, pertanto, l’azione giudiziaria era tardiva. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale condizionato: con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla decadenza dell’INAIL per inosservanza dei termini di revisione previsti dall’art. 137, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 1124/1965, deducendo che la revisione era stata disposta oltre il quindicennio e senza la comunicazione di avvio entro l’anno dalla sua scadenza; con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla medesima decadenza. L’INAIL aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata integrale trascrizione dei documenti richiamati.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale: poiché erano sollevate questioni giuridiche e il ricorso conteneva gli elementi fattuali necessari, non occorreva la trascrizione integrale dei documenti né un’indicazione ulteriore della loro collocazione. Ha accolto il ricorso principale, affermando che alla domanda giudiziale con cui l’assicurato contesta la riduzione della rendita a seguito di revisione si applica la prescrizione triennale dell’art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965, e non quella ordinaria decennale; la Corte d’appello aveva quindi errato nel ritenere infondata l’eccezione dell’INAIL. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla tempestivamente dedotta inosservanza dei termini di revisione dell’art. 137, questione devoluta al giudice d’appello e non coperta da giudicato; il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che dovrà esaminare la questione della decadenza dell’INAIL alla luce dei principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. n. 1124/1965

    Pur in mancanza di un esplicito enunciato legislativo in tema individuazione del termine di prescrizione in caso di revisione della rendita già concessa, sembra al Collegio preferibile ritenere che l’azione proposta dall’assicurato nella presente fattispecie, con cui egli contesta la riduzione della misura della rendita percepita a seguito della revisione disposta dall’Inail opponendosi al provvedimento definitivo di rigetto del ricorso amministrativo dallo stesso instaurato, sia pur sempre riconducibile ad una domanda volta ad ottenere una prestazione dall’Inail in una certa misura o, comunque, essa rappresenta, in definitiva, la prosecuzione dell’iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per la malattia professionale, con una certa percentuale, sul presupposto che la pretesa dell’Inail di ridurne la misura per intervenuti miglioramenti sia infondata.

    La prescrizione triennale prevista per le prestazioni assicurative INAIL si applica anche all’azione con cui l’assicurato contesta la riduzione di una rendita già riconosciuta in sede di revisione, poiché tale azione mira comunque a ottenere la prestazione nella misura pretesa dall’assicurato.

  • art. 137 d.P.R. n. 1124/1965

    La questione della decadenza dell’Inali e dell’inosservanza dei termini di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 dovrà, pertanto, essere esaminata dalla Corte d’appello in sede di rinvio.

    La deduzione tempestiva dell’inosservanza dei termini legali per la revisione della rendita deve essere esaminata dal giudice del rinvio se il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su di essa.

  • art. 112 c.p.c.

    Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi d’appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, così come correttamente avvenuto nella fattispecie.

    L’omessa pronuncia su una questione devoluta al giudice d’appello integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi d’appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, così come correttamente avvenuto nella fattispecie.

    L’omessa pronuncia del giudice d’appello deve essere denunciata in cassazione quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • L’azione dell’assicurato che contesta la riduzione, in sede di revisione, di una rendita INAIL già riconosciuta è soggetta alla prescrizione triennale prevista dall’art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965, perché resta diretta a conseguire la prestazione assicurativa nella misura ritenuta dovuta.
  • L’omessa pronuncia del giudice d’appello su una questione tempestivamente sottoposta al suo esame integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere in cassazione con la specifica denuncia di error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La questione della decadenza dell’INAIL per inosservanza dei termini di revisione della rendita, se tempestivamente dedotta e riproposta in appello dalla parte risultata integralmente vittoriosa in primo grado, resta devoluta al giudice d’appello senza necessità di appello incidentale e, in assenza di pronuncia, deve essere esaminata in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

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