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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28810/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta con decreto del 21/09/2022, motivata da informativa dell'Agenzia delle Entrate che rilevava per gli anni 2020 e 2021 redditi del nucleo familiare superiori al limite previsto dal D.P.R. n.115/2002. Il ricorrente ha dedotto che, al netto di oneri deducibili attestati dalle certificazioni uniche, il reddito imponibile sarebbe risultato sotto la soglia di legge e che quindi la revoca era viziata per travisamento dei fatti e difetto di motivazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'espressione "reddito imponibile" va interpretata non secondo il tecnico significato tributario ma come indicatore delle risorse effettivamente disponibili del richiedente; pertanto non si tengono in conto detrazioni e deduzioni previste per il calcolo dell'imposta, mentre rilevano anche redditi esenti o soggetti a ritenute/ imposta sostitutiva o altre entrate percepite in modo non occasionale. Conseguentemente è stata confermata la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 76

    "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione"

    Il riferimento al "reddito imponibile" non va inteso nel solo senso tecnico-tributario (con detrazioni/deduzioni), ma come misura delle risorse effettive del richiedente; ai fini del patrocinio si considerano anche redditi esenti o assoggettati a ritenuta/tassazione sostitutiva

  • Corte Costituzionale, sent. n. 382 del 1985

    "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura..."

    La Consulta ha affermato che nella valutazione per il patrocinio si devono considerare le risorse di qualsiasi natura, inclusi aiuti significativi non occasionali e redditi non assoggettati a tassazione; tali risorse sono accertabili con mezzi ordinari di prova

  • Corte Costituzionale, sent. n. 144 del 1992

    "non vi è ... una ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ... e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali"

    La Corte ha chiarito che il reddito valutato per il patrocinio può differire da quello fiscale e che rilevano redditi non tassati o non dichiarati, poiché scopi e oneri probatori sono diversi tra diritto tributario e accesso al patrocinio

  • Sezioni Unite, sent. n. 3513 del 31/01/2022 (Fiorentino)

    Ribadisce il principio generale secondo cui l'interpretazione della norma deve essere coerente con la ratio del sistema di tutela (qui: misure/protezione a fronte di non abbienza), confermando la specificità del regime applicabile

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez.4, n.22299/2008; n.19751/2015; n.26258/2017)

    Costante orientamento secondo cui ogni introito percepito con carattere di non occasionalità concorre a formare il reddito rilevante per il superamento della soglia prevista dal DPR n.115/2002, art.76

  • Sez. 5, sent. n. 34945 del 10/06/2016 (orientamento minoritario citato)

    Orientamento minoritario che in casi particolari (es. oneri deducibili consistenti in assegni di mantenimento non effettivamente percepiti) ha ritenuto rilevanti certe deduzioni, ma considerato dalla Corte come favorevole solo in situazioni peculiari

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Il reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio va interpretato in chiave sostanziale: si valutano le risorse effettive del richiedente, non solo il risultato finale del calcolo dell'imposta
  • Detrazioni e deduzioni fiscali volte a ridurre l'imposta non sono in genere rilevanti per dimostrare la reale "non abbienza" e dunque non vanno automaticamente considerate per rientrare nei limiti reddituali
  • Rilevano redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva e qualsiasi introito percepito con carattere non occasionale; l'Amministrazione può produrre dati fiscali a supporto della revoca
  • Onere della prova: il richiedente deve dimostrare la mancata disponibilità di risorse effettive; se si vuol dedurre che certi importi non erano disponibili (es. perché effettivamente corrisposti a terzi), occorre produrre documentazione idonea (versamenti, bonifici, ricevute)
  • Entrate occasionali o sporadiche potrebbero non essere considerate nel computo se adeguatamente provata la loro non ripetitività e irrilevanza economica; viceversa, entrate ripetute o significative tendono a essere computate
  • In situazioni simili, la probabilità di successo del ricorso è bassa se l'Agenzia delle Entrate documenta redditi superiori alla soglia; la strategia difensiva efficace è produrre prove concrete che le somme contestate non erano effettivamente disponibili al richiedente o che la loro natura era meramente occasionale

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