Cassazione Civile, Ordinanza n. 16555/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Due società titolari di conti correnti presso una banca avevano convenuto in giudizio l'istituto chiedendo il risarcimento dei danni subiti per avere ricevuto, tramite la banca negoziatrice, informazioni risultate false sulla regolarità di due assegni circolari consegnati da un terzo a pagamento di merce, versati sui conti e poi risultati protestati. La banca convenuta sosteneva di aver semplicemente trasmesso alle clienti le informazioni acquisite telefonicamente presso la banca emittente; quest'ultima, chiamata in causa, negava di aver ricevuto la richiesta telefonica e prospettava che le chiamate fossero state deviated fraudolentemente da terzi. In appello la domanda era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dei doveri di diligenza professionale e degli obblighi contrattuali del rapporto di conto corrente nella negoziazione dei titoli; errata valorizzazione della prassi della richiesta telefonica e del fatto notorio ex art. 115 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la discrepanza tra la data sugli assegni e quella riferita dal funzionario della banca emittente; violazione delle regole sull'onere della prova quanto alla responsabilità della banca emittente e alla prova della deviazione fraudolenta della linea telefonica; ulteriore vizio ex art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non contestato il malfunzionamento della linea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i cinque motivi. Ha affermato che la banca negoziatrice non può essere considerata esente da responsabilità solo perché ha fedelmente riportato informazioni telefoniche apparentemente provenienti dalla banca emittente: essa deve comunque operare con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e valutare le circostanze concrete, compresi eventuali elementi di anomalia idonei a imporre ulteriori verifiche. Nel caso concreto la Corte territoriale non aveva considerato che la data indicata dal funzionario interpellato risultava incompatibile con quella apposta sugli assegni, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad approfondimenti sull'identità dell'interlocutore e sull'esattezza delle informazioni. Quanto alla banca emittente, la Corte ha rilevato che, pur essendo la sua responsabilità extracontrattuale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la condotta colposa dell'istituto avesse cooperato causalmente con l'azione fraudolenta di terzi, in quanto il dolo del terzo non esclude di per sé una cooperazione colposa della banca nella prevenzione del rischio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame dei fatti e della responsabilità delle banche.
Norme richiamate
il controricorso era tardivo perché notificato oltre il termine decorrente dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso
il professionista bancario deve usare la diligenza qualificata imposta dalla natura professionale dell'attività e dalle circostanze concrete
richiamato dai ricorrenti a sostegno della responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per inadempimento degli obblighi di diligenza
richiamato dai ricorrenti a sostegno del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di conto corrente
richiamato dai ricorrenti come parametro di diligenza nell'esecuzione dell'incarico bancario, in analogia con le regole del mandato
la valutazione dell'esistenza di una prassi bancaria o di un fatto notorio è questione di merito; è censurabile solo se il giudizio si fonda su un'errata nozione di notorio
richiamato in relazione alla responsabilità extracontrattuale della banca emittente
richiamato dai ricorrenti nella prospettazione della responsabilità per fatto altrui o per cooperazione nell'altrui condotta dannosa
indicata nel testo come "2967", ma il riferimento è al riparto dell'onere della prova
la prova della condotta pregiudizievole, del danno e del nesso causale incombe sul danneggiato; tuttavia, a fronte di specifiche allegazioni di cooperazione colposa o di fatti impeditivi, la banca può essere tenuta a provare le cautele adottate
Massime di principio
- La banca negoziatrice che acquisisce e comunica al cliente informazioni sulla regolarità di un titolo non risponde automaticamente della falsità di tali informazioni se provengono da una fonte apparentemente legittima, ma deve comunque verificare con diligenza professionale le circostanze concrete che rendano dubbia l'attendibilità del dato ricevuto.
- La prassi bancaria di chiedere informazioni sulla copertura o regolarità dei titoli per telefono può essere considerata legittima e notoria, ma non esonera l'istituto dall'adozione delle cautele suggerite dal caso concreto, specie quando emergano anomalie idonee a imporre ulteriori controlli.
- In presenza di elementi oggettivi di anomalia nella comunicazione bancaria, il giudice di merito deve valutare se la banca negoziatrice abbia omesso verifiche doverose, con conseguente possibile inadempimento degli obblighi di diligenza professionale.
- La responsabilità della banca emittente, anche se qualificata come extracontrattuale, non richiede che il terzo abbia agito senza alcuna interferenza di fattori esterni: il dolo di terzi non esclude la verifica di una cooperazione colposa della banca che abbia agevolato l'evento dannoso con una condotta non diligente.
- In tema di onere della prova, il danneggiato deve provare danno e nesso causale, ma il giudice deve anche considerare se la parte convenuta abbia allegato e dimostrato le cautele adottate o i fatti idonei a interrompere o attenuare il nesso causale, soprattutto quando il pregiudizio derivi da un sistema di comunicazioni insicuro o da prassi operative rischiose.
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