Cassazione Penale, Sentenza n. 38986/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto aggravato commesso il 25/09/2012 e aveva negato la sospensione condizionale della pena ritenendo che all'imputato fosse già stato concesso il beneficio in due occasioni. Il ricorrente ha dedotto che i precedenti rilevati risultavano estinti: 1) reato di porto illegale di armi del 16/02/1991, con applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) con mesi 5 di reclusione e multa (irrevocabile nel 1991, effetto estintivo ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p.p.); 2) reato di lesioni del 25/06/2012 con decreto penale di condanna per multa divenuto esecutivo il 14/10/2016 e poi estinto ai sensi dell'art. 460 c.5 c.p.p.. Sosteneva che tali estinzioni operavano ipso iure e che, valutate le pene complessivamente, non si superavano i limiti previsti dall'art. 163 c.p. per la concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. La Corte ha ritenuto che il precedente decreto penale (art. 460 c.5 c.p.p.) è estinto e non osti alla concessione del beneficio, mentre l'estinzione prevista per il patteggiamento (art. 445 c.2 c.p.p.) non comporta sempre l'inesistenza di rilevanza ai fini della reiterabilità quando, come nel caso, nella pronuncia di patteggiamento era stata applicata anche una pena detentiva: la pena detentiva di 5 mesi applicata con il patteggiamento rimane rilevante ai fini del computo, ma, valutando la cumulazione con la pena di 10 mesi irrogata nel procedimento in esame, non si superano i limiti dell'art. 163 c.p., pertanto la mancata concessione del beneficio deve essere riesaminata.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
furto aggravato per essere commesso su beni destinati a pubblica utilità
Qualifica il reato oggetto del procedimento; utilizzato per descrivere l'imputazione originaria a carico dell'Abbafati
limiti e condizioni per la sospensione condizionale della pena
La Corte ha valutato se, cumulando le pene pregresse e la pena attuale, si superino i limiti che impediscono la concessione della sospensione condizionale; nel caso non risultano superati
divieto di concedere la sospensione condizionale quando il beneficio sia stato già concesso per due precedenti condanne
La Corte ha esaminato la presunta sussistenza dei due precedenti benefici: ha riconosciuto che non tutte le estinzioni precludono automaticamente la concessione del nuovo beneficio
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
estinzione degli effetti penali conseguente al patteggiamento dopo il decorso del termine previsto
Rilevata la giurisprudenza che limita l'effetto estintivo, ai fini della reiterabilità della sospensione, nei casi in cui al patteggiamento sia seguita una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva; quando al patteggiamento è stata applicata una sanzione detentiva, questa continua a rilevare ai fini della valutazione
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
estinzione per mancato pagamento o decorso del termine del provvedimento ex decreto penale
La Corte ha ritenuto che l'estinzione derivante dal decreto penale, nel testo applicabile al fatto, abbia cancellato gli effetti penali del provvedimento e quindi non osti alla concessione del beneficio
patteggiamento (accordo sulla pena) e sue conseguenze
Utilizzato per individuare la pronuncia con cui era stata comminata la pena nel 1991; la Corte richiama la giurisprudenza sul diverso rilievo delle componenti pecuniarie rispetto a quelle detentive in ordine all'estinzione degli effetti ai fini della sospensione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla rappresentazione del motivo di ricorso in cassazione
Norma richiamata per delimitare l'enunciazione del motivo del ricorso in sede di cassazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto c))
modifica dell'art. 460 c.p.p. subordinando l'effetto estintivo al pagamento della pena pecuniaria
La Corte ha precisato che la modifica normativa è successiva ai fatti e non trova applicazione retroattiva nel caso concreto
Massime di principio
- L'estinzione degli effetti penali di un decreto penale (art. 460 c.p.p.) può escludere la rilevanza del precedente ai fini della sospensione condizionale se, nella disciplina applicabile al fatto, l'estinzione ha cancellato gli effetti penalistici; occorre verificare la decorrenza dei termini e la norma applicabile temporalmente
- L'estinzione prevista per il patteggiamento (art. 445 c.p.p.) non incide necessariamente su tutte le conseguenze ai fini della reiterabilità del beneficio della sospensione: quando con il patteggiamento sia stata applicata una pena detentiva, tale pena può continuare a rilevare nella valutazione ai fini del nuovo beneficio
- Per verificare i limiti di cui all'art. 163 c.p. va effettuata la somma delle pene detentive effettivamente rilevanti; se la cumulazione non supera i limiti previsti la sospensione condizionale va valutata favorevolmente salvo altri impedimenti
- Le modifiche normative intervenute successivamente ai fatti non si applicano retroattivamente se la legge stessa non prevede espressamente tale applicazione; dunque va sempre individuata la disciplina temporale rilevante
- Nel caso di più precedenti sentenze o provvedimenti, è necessario distinguere tra sanzioni pecuniarie e sanzioni detentive ai fini dell'effetto estintivo e della loro rilevanza nella reiterabilità del beneficio della sospensione condizionale
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