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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30763/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che lo aveva ritenuto responsabile per avere posteggiato sulla pubblica via un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, poi rubata, della quale aveva la custodia e che, secondo l'impegno assunto, avrebbe dovuto essere tenuta nel proprio garage e non sulla strada. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, in sostanza, che al momento della condotta non sussistesse più il vincolo sul bene, poiché vi sarebbe stata una pretesa acquiescenza alla confisca disposta dal Prefetto; la doglianza mirava dunque a escludere la responsabilità per la violazione dell'obbligo di custodia. La Corte ha però ritenuto tale prospettazione irrilevante, perché l'obbligo di custodia rimaneva comunque vigente, e inconferente, perché fondata su una dichiarazione successiva al furto, intervenuta quando il fatto illecito era già consumato e quindi incapace di incidere sulla responsabilità già maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il fatto contestato fosse incontroverso e che le censure fossero manifestamente infondate o comunque non pertinenti, poiché l'asserita acquiescenza alla confisca non faceva venir meno l'obbligo di custodire il veicolo con diligenza e non poteva essere ricavata da dichiarazioni successive al furto. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.

    È richiamato come base della responsabilità ritenuta dalla sentenza impugnata, in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia del bene sequestrato.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione presuppone la violazione di un obbligo di custodia su un bene sottoposto a vincolo, la responsabilità non viene meno per la sola allegazione di una successiva acquiescenza al provvedimento ablatorio, se al momento del fatto l'obbligo era ancora vigente.
  • Ai fini della valutazione del ricorso per cassazione, sono inconferenti le deduzioni fondate su dichiarazioni o comportamenti successivi alla consumazione del fatto, se tali elementi non incidono sul momento storico in cui la condotta illecita è stata posta in essere.
  • Il ricorso è inammissibile quando contesta in modo solo apparente la decisione di merito, proponendo argomentazioni irrilevanti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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