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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36524/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 7 maggio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per due reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto vizi di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura proposta, generica e attinente alla motivazione, non rientrava tra questi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la doglianza relativa ai vizi di motivazione e al mancato proscioglimento non corrispondeva ad alcuno dei motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di applicazione della pena. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non riporta ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e vigente dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato ai motivi tassativamente elencati dalla disposizione; le censure generiche sulla motivazione non sono ammissibili se estranee a tali categorie.

  • art. 444 c.p.p.

    L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e vigente dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile per cassazione entro i limiti specifici stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata come fondamento della doglianza difensiva, ma la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rientra tra quelli ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Con sentenza del 7 maggio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato a Yasser Allaoui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione a due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

    La disposizione individua i due reati per i quali era stata applicata la pena concordata; la Corte di cassazione non ne esamina nel merito la configurabilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è ammesso esclusivamente per i motivi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una censura generica relativa ai vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, anche se prospettata con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è inammissibile quando non rientra in uno dei motivi tassativamente consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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