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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18703/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale Irpef (10%) trattenuta dal sostituto d'imposta Lazard s.r.l. sui bonus percepiti per gli anni 2013 e 2014. Contestava l'applicabilità dell'addizionale denunciando l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. n. 122/2010: a) il compenso variabile non superava il triplo della parte fissa della retribuzione; b) la datrice di lavoro non sarebbe un'impresa del "settore finanziario" tale da far rientrare la contribuente nella categoria dei dirigenti soggetti al prelievo. I giudici di merito (CTP e CTR Lombardia) avevano respinto i ricorsi ritenendo invece che la modifica normativa introdotta dal comma 2-bis (art. 23, comma 50-bis del d.l. n. 98/2011) avesse ampliato la base imponibile applicando l'addizionale sull'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione, e che la nozione di "settore finanziario" sia da intendere in senso ampio, comprendendo anche società di consulenza finanziaria come Lazard.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'eccezione di giudicato esterno non è fondata perché manca l'identità di parti tra le cause richiamate; (2) l'interpretazione dell'art. 33 fornita dalla CTR è corretta: il comma 2-bis, introdotto dall'art. 23, comma 50-bis del d.l. n. 98/2011, ha modificato la disciplina della base imponibile applicando l'addizionale sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (senza necessità che la variabile ecceda il triplo della fissa) per i compensi erogati dal 17 luglio 2011; la Corte ha richiamato la ratio legislativa e i lavori preparatori che indicano l'ampliamento della base imponibile; (3) la nozione di "settore finanziario" va interpretata in senso ampio e comprende anche soggetti non necessariamente vigilati o operanti al dettaglio, quindi la qualificazione di Lazard come operante nel settore finanziario è coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in € 1.800,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale versamento dell'importo corrispondente al contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. n. 122/2010

    "1. ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta ..."

    La Corte rileva che il testo originario fissava come presupposto oggettivo la eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa, ma dopo la modifica normativa il requisito della quantificazione (triplo) è stato superato per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, essendo la base imponibile ora costituita dall'ammontare che eccede la parte fissa.

  • art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. n. 111/2011 (introduzione del comma 2-bis all'art. 33)

    "[P]er i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    La Corte interpreta la novella come intervento diretto sulla base imponibile, ampliandola rispetto al testo originario e rendendo non necessario il requisito dell'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa per i compensi erogati dal 17/7/2011.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    Citato dalla ricorrente per sostenere una definizione ristretta di "settore finanziario"; la Corte non ritiene vincolante un riferimento limitativo al TUB per delimitare la platea dei soggetti soggetti all'addizionale.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 201/2014

    Richiamata per il principio che il fulcro della fattispecie è l'attitudine potenziale della retribuzione variabile a pregiudicare la stabilità finanziaria; la Corte di Cassazione ne trae supporto per un'interpretazione ampia della nozione di "settore finanziario".

  • Preleggi, art. 12 (criterio teleologico)

    La Corte richiama l'obbligo di interpretare le norme anche secondo la loro funzione e scopo, utilizzato per sostenere la lettura estensiva della modifica normativa.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del comma 2-bis (d.l. n. 98/2011), l'addizionale del 10% si applica, per i compensi erogati dal 17/7/2011, sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia più necessario che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa.
  • La nozione di "settore finanziario" va interpretata in senso ampio e funzionale: includere operatori che, pur non essendo necessariamente vigilati o erogatori di credito, operano sulla scena finanziaria e possono contribuire a fenomeni di rischio connessi a incentivi retributivi abnormi.
  • Il giudicato esterno (res judicata) opera solo se sussiste identità delle parti, del petitum e dell'oggetto della controversia; sentenze favorevoli riferite a soggetti diversi non vincolano in mancanza di identità delle parti.
  • Nell'interpretazione delle norme tributarie modificative il giudice può e deve fare riferimento alla ratio e ai lavori preparatori della legge per chiarire l'effetto delle modifiche sulla base imponibile e sulla platea dei soggetti.
  • Le circolari e le interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria possono essere utili ma non prevalgono se il testo normativo e la relativa interpretazione teleologica e sistematica indicano un diverso effetto della modifica legislativa.

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