Cassazione Civile, Ordinanza n. 20307/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due azioni promosse contro l’atto di costituzione di una società e il contestuale conferimento di beni immobili in natura: un soggetto assumeva di essere creditore, con credito asseritamente sorto prima degli atti dispositivi, e chiedeva in via principale la declaratoria di simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento; un altro soggetto interveniva proponendo azione revocatoria per propri crediti professionali già oggetto di decreti ingiuntivi. Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’appello, invece, aveva accolto gli appelli e dichiarato l’inefficacia degli atti di conferimento nei confronti degli appellanti. I ricorrenti per cassazione deducevano omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo: (1) che il credito del primo attore era stato poi escluso da sentenza passata in giudicato, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire in revocatoria; (2) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la relazione di stima dei beni rimasti nella disponibilità dei conferenti, dalla quale emergevano valori immobiliari idonei a escludere il pregiudizio della garanzia patrimoniale; (3) che, quanto al secondo creditore, residuava solo un importo litigioso di modesta entità; (4) che le spese liquidate erano eccessive rispetto alla reale consistenza dei crediti azionati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la parte ricorrente aveva documentato il passaggio in giudicato dell’accertamento negativo del credito del primo attore e aveva inoltre indicato un fatto storico decisivo omesso dalla Corte d’appello, ossia il valore del patrimonio immobiliare rimasto ai conferenti e non trasferito alla società, idoneo a incidere sulla valutazione del pregiudizio alla garanzia patrimoniale. Per il rapporto processuale relativo al primo attore, la Corte ha applicato il principio secondo cui la titolarità di un credito, anche eventuale, è condizione dell’azione revocatoria e il sopravvenuto venir meno del credito comporta il difetto di interesse ad agire, rilevabile anche in cassazione; per tale rapporto ha quindi deciso nel merito rigettando la domanda revocatoria. Quanto al secondo creditore, ha invece ritenuto che la questione richiedesse ulteriori accertamenti di merito e ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Le spese del giudizio di merito sono state compensate per la sopravvenienza del venir meno del credito del primo attore; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del primo attore soccombente nel rapporto definito nel merito.
Norme richiamate
L'azione revocatoria presuppone un credito anche eventuale; la sua persistenza è necessaria sino alla decisione definitiva. Il sopravvenuto venir meno del credito comporta il difetto di interesse ad agire e può essere rilevato in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, come il valore dei beni rimasti nella disponibilità del debitore e la sopravvenuta inesistenza del credito azionato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte ricorrente deve assolvere l’onere di specifica indicazione e documentazione del fatto storico posto a base della censura.
Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria la titolarità di un credito, anche solo eventuale, è condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione definitiva; se il credito viene meno in corso di causa, viene meno anche l’interesse ad agire e la domanda va rigettata nel merito.
- Il sopravvenuto difetto di interesse ad agire o di legittimazione sostanziale può essere rilevato anche nel giudizio di legittimità, purché risulti dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
- Ai fini della revocatoria, la valutazione del pregiudizio alla garanzia patrimoniale deve considerare anche i beni rimasti nel patrimonio del debitore; l’omesso esame di un fatto storico decisivo su tale punto integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se specificamente documentato.
- Quando una parte dimostra il giudicato sull’inesistenza del credito dell’attore revocante, la domanda revocatoria proposta da quest’ultimo deve essere respinta per sopravvenuto difetto della condizione dell’azione.
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