Cassazione Penale, Ordinanza n. 31456/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, inclusa la valutazione negativa sulle attenuanti invocate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 21 gennaio 2025. I ricorsi censuravano, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della lieve entità introdotte dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ai reati di rapina ed estorsione; dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte integra mancanza di specificità e comporta inammissibilità.
Sono i reati rispetto ai quali i ricorrenti invocavano l'applicazione delle attenuanti della lieve entità introdotte dalla giurisprudenza costituzionale.
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01
Richiamata a sostegno del principio sulla valutazione della specificità del motivo e sulla necessità di una reale critica alla motivazione impugnata.
Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01
Richiamata a sostegno del principio sulla verifica, anche estrinseca, della specificità del motivo di ricorso.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01
Richiamata per affermare che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se sorretto da motivazione illogica o arbitraria.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia generico, indeterminato o meramente reiterativo delle doglianze già respinte nei gradi di merito, senza una critica effettiva e correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo va apprezzata anche in senso estrinseco: il motivo è apparente quando non si confronta con la complessità delle ragioni poste a base della decisione impugnata e non svolge la tipica funzione di critica argomentata.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, compreso il giudizio di equivalenza o prevalenza, costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando il giudice di merito abbia già esaminato e motivatamente disatteso le deduzioni difensive, la loro semplice riproposizione in cassazione non è sufficiente a superare il vaglio di specificità del ricorso.
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