Cassazione Civile, Sentenza n. 31094/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione (art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c.) avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8262/2021 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione della Caliendo. La ricorrente denunciava un errore di fatto della Corte di legittimità: l'ordinanza aveva ritenuto che nell'atto di appello non fosse stata eletta la domiciliazione digitale (indirizzo PEC) del difensore, mentre dall'atto di appello risultava invece espressamente indicato l'indirizzo PEC per comunicazioni e notificazioni; in conseguenza di ciò la notifica della sentenza d'appello presso il domicilio fisico non avrebbe dovuto far decorrere il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione, rendendo pertanto tempestivo il ricorso notificato il 25 marzo 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione perché ha riscontrato un errore di fatto materiale ed evidente (svista): l'appellante aveva effettivamente eletto domicilio digitale (PEC) nell'atto di appello. Per l'effetto l'ordinanza n. 8262/2021 è stata revocata; nella fase rescissoria la Corte ha ritenuto il ricorso per cassazione ammissibile e fondato, ha cassato la sentenza impugnata (della Corte d'appello di Napoli) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi espressi. La Corte ha anche disposto che la Corte di appello si pronunci sulle spese del giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che regola il ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di Cassazione; utilizzata come base procedurale per l'istanza di revocazione.
Causa di revocazione per errore di fatto (sviste o equivoci). La Corte ha applicato la norma nel senso che l'errore deve essere materiale, evidente e decisivo per la decisione impugnata.
Regola la specificità dei motivi d'appello. La Corte, in fase rescissoria, ha ritenuto che il motivo d'appello fosse sufficientemente specifico ai fini dell'ammissibilità.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sull'errore in procedendo; la Corte ha valutato la correttezza del processo di impugnazione in termini di regole procedurali.
art. 82 r.d. n. 37/1934
Norma richiamata in relazione alla elezione del domicilio nel processo (domicilio fisico presso lo studio del difensore). La Corte distingue tra elezione di domicilio fisico e domiciliazione digitale (PEC).
Norma richiamata in relazione all'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore nell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione della PEC può valere come elezione di domicilio digitale per comunicazioni e notificazioni.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 (introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014 conv. legge n. 114/2014)
Richiamata per il principio secondo cui la notifica telematica al domicilio digitale ha rilievo per la decorrenza di termini; la Corte ha precisato che la notificazione fisica non fa decorrere il termine breve se è stata espressamente eletta la domiciliazione digitale per notifiche.
art. 327 c.p.c. (versione vigente ratione temporis)
Richiamato in relazione al termine di impugnazione lungo (annuale) che deve trovare applicazione quando la notifica telematica cui la parte aveva diritto non è stata effettuata; la Corte ha ritenuto che, essendo la notifica al domicilio fisico nulla rispetto alla scelta della PEC, il termine lungo doveva essere applicato.
Norma sui motivi di cassazione (n. 3 e n. 4 menzionati in ricorso). Utilizzata nel quadro della censura originaria sulla decisione di appello e sull'erronea valutazione della specificità del motivo d'appello.
Richiamati per l'indicazione dei recapiti e delle modalità di ricezione delle comunicazioni indicate nell'atto di appello (fax, PEC).
Massime di principio
- Il rimedio per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. è molto limitato: si applica solo per errori di fatto evidenti, materiali e decisivi, non per valutazioni o errori di diritto o di giudizio.
- Un'elezione di domicilio digitale (PEC) indicata nell'atto processuale nel senso di ricevere 'comunicazioni e notificazioni' obbliga a notificare telematicamente: la notifica fisica al domicilio non fa decorrere il termine breve ove la PEC sia stata espressamente eletta per notifiche.
- Quando si contesta la decorrenza dei termini di impugnazione occorre verificare attentamente gli atti introduttivi per l'eventuale indicazione del domicilio digitale e conservarne evidenza documentale per eventuali impugnazioni o istanze di revocazione.
- Per chiedere la revocazione per errore di fatto è essenziale dimostrare che l'errore era immediatamente rilevabile dagli atti/documenti e che, se corretto, avrebbe determinato una decisione diversa (analisi controfattuale).
- Non costituisce terreno di revocazione un fatto che sia stato concreto oggetto di controversia tra le parti: ove il fatto fosse stato dibattuto, l'errore assume natura valutativa e la revocazione non è ammessa.
- In fase di appello è necessario rispettare i requisiti di specificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), ma le formalità non devono essere portate a un eccesso di rigidità: la presenza dell'indicazione dei capi impugnati e delle ragioni, anche se in forma succinta, può essere sufficiente quando consenta di individuare i punti e le doglianze.
- Prima di proporre ricorsi di legittimità, verificare la correttezza delle notifiche e la eventuale elezione di domicilio digitale/pec per non incorrere in decadenze; se esiste una svista del giudice sulle evidenze documentali, la revocazione può essere lo strumento corretto per ottenere il riesame.
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