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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43433/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione e trasporto di circa 26 kg di marijuana (trovata nel bagagliaio dell'auto di Zhang, su cui viaggiava anche You). Hanno presentato tre motivi: (1) nullità della sentenza di appello per mancata pronuncia sulla richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., atteso che la Procura generale non avrebbe espresso il parere richiesto; (2) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla consapevolezza di Zhang rispetto al contenuto dei sacchi, rilevando la dichiarazione liberatoria del coimputato e l'attività occasionale di tassista di Zhang; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione per You, nonostante avesse indicato l'ubicazione del capannone-deposito e un possibile complice, deducendo che il mancato esito investigativo si sarebbe dovuto al ritardo degli accertamenti da parte degli inquirenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 599-bis integri in astratto una nullità, ma che tale vizio sia stato sanato dalla preclusione derivante dall'inerzia difensiva in udienza (art. 182 c.p.p.), poiché il difensore non ha eccepito la mancanza del parere del Procuratore generale durante la trattazione. Sul secondo motivo, ha dichiarato manifestamente infondata la censura, richiamando il divieto di rivedere in sede di legittimità la valutazione probatoria operata dai giudici di merito se non affetta da manifesta illogicità; ha ritenuto logico valorizzare il nervosismo e il tentativo di deviare il discorso da parte di Zhang come indizi della sua consapevolezza. Sul terzo motivo, ha confermato la decisione del giudice di merito di non riconoscere l'attenuante della collaborazione: le informazioni fornite da You sono state ritenute parziali, tardive e non sufficienti per identificare compiutamente i coautori; ai fini dell'art. 73, comma 7, DPR n. 309/1990, è necessario che i dati siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutta la conoscenza del dichiarante. Sono state quindi rigettate tutte le doglianze e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La mancata pronuncia sulla richiesta di concordato in appello può costituire nullità; tuttavia la parte deve rendersi attiva reiterando la richiesta nella fase preliminare alla discussione o eccepire in udienza la mancanza del parere del Procuratore generale, altrimenti opera la preclusione.

  • art. 182 cod. proc. pen., comma 2

    Stabilisce la preclusione delle eccezioni per mancata tempestiva deduzione in udienza: l'omissione di segnalare la mancanza del parere del Procuratore generale in sede di discussione comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità successivamente.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Per il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso nei reati di stupefacenti, le informazioni fornite devono essere nuove, oggettivamente utili e rappresentare tutta la conoscenza del dichiarante; se il contributo è parziale o generico, l'attenuante non spetta.

Massime di principio

  • Se si richiede il concordato in appello ex art. 599-bis, la parte deve farsi parte attiva: reiterare la richiesta nella fase preliminare alla discussione e/o eccepire immediatamente in udienza l'assenza del parere del Procuratore generale per evitare la preclusione.
  • Le valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito (es. interpretazione del comportamento dell'imputato come indice di consapevolezza) sono difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo che emergano elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7 DPR 309/1990) è essenziale che le dichiarazioni siano tempestive, esaurienti, contenenti dati nuovi e verificabili: informazioni generiche o incomplete non bastano anche se poi le indagini non trovano riscontri per ragioni procedurali o temporali.
  • Nel caso di ritardo investigativo successivo alle dichiarazioni del collaborante, il giudice valuta se l'assenza di esiti sia dovuta all'inattività degli inquirenti o alla genericità/incompletezza delle informazioni; spetta al dichiarante fornire l'intero patrimonio di conoscenze utili.
  • In udienza di appello il difensore deve vigilare attivamente su profili procedurali (es. formalità previste dall'art. 599-bis) e sollevare eventuali nullità senza indugio; l'omissione può precludere il rimedio anche se il vizio è effettivamente presente.

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