Cassazione Penale, Ordinanza n. 08444/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione aggravato, contestato come fatto commesso in concorso con altra imputata. Secondo la contestazione, dopo aver sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione della persona offesa, gli agenti non riuscivano a penetrare nell'immobile per cause indipendenti dalla loro volontà, nell'ambito di atti idonei e univoci diretti ad impossessarsi dei beni custoditi nella casa al fine di trarne profitto. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato correttamente l'univocità degli atti nel tentativo e che non vi sarebbe stata alcuna condotta ulteriore rispetto al danneggiamento della porta. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza definitiva, valorizzando la contiguità spazio-temporale dei fatti e sostenendo che tale omissione avrebbe inciso sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché si innesta su un motivo di appello inammissibile per genericità; il secondo motivo è giudicato generico e indeterminato perché non indica gli elementi specifici a fondamento della pretesa continuazione né le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare un originario programma criminoso. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sono le disposizioni richiamate nella contestazione del delitto tentato commesso in concorso, relativo al tentativo di furto in abitazione.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Norma aggravatrice richiamata nel capo di imputazione.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Impone specificità e completezza dei motivi di impugnazione; la mancanza di tali requisiti rende il motivo inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 581, comma 1, lett. d), ai fini dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti di legge.
Richiamato quale base per la verifica dell'ammissibilità del ricorso.
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e intelligibili: una censura che si risolva in formule generiche o che riproponga questioni già affette da genericità in appello è inammissibile.
- La deduzione dell'errore sulla univocità degli atti nel tentativo richiede una censura concretamente argomentata, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che la condotta si sia esaurita in un danneggiamento preliminare.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione deve indicare gli elementi fattuali da cui desumere l'originario programma criminoso; in mancanza, il motivo è indeterminato e non consente al giudice di legittimità un effettivo controllo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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