Cassazione Penale, Sentenza n. 35293/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 novembre 2025, che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 22 giugno 2022, pronunciata in giudizio abbreviato. Il primo ricorrente, condannato per concorso nell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sosteneva che ricorressero l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e una motivazione insufficiente sulla pena, determinata partendo da una base superiore al minimo nonostante il ruolo di intermediario e il limitato profitto personale. Gli erano contestate fatture per complessivi € 25.620, di cui € 4.620 di IVA, riferite al periodo 19 gennaio-3 luglio 2019 e all'anno d'imposta 2019; la pena era stata fissata in un anno di reclusione, dopo attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato. Gli altri due ricorrenti, condannati per concorso nella cessione, il 17 dicembre 2019 a Roma, di 198,7 grammi di cocaina con purezza media del 92%, contestavano la ricostruzione probatoria della consegna all'interno di un bar: secondo le difese, gli operanti non avevano osservato direttamente il passaggio e i fotogrammi non mostravano chiaramente una busta idonea a contenere la sostanza. Uno di loro contestava inoltre che il proprio invito all'acquirente a sedersi al tavolo dimostrasse un contributo consapevole alla cessione, evidenziando anche che si era recato e allontanato dal locale separatamente. La pena per ciascuno dei due era stata ridotta in appello, con attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, a due anni e otto mesi di reclusione e € 11.555 di multa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Quanto al ricorrente condannato per il reato tributario, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 62, n. 4, c.p.: tale attenuante non è applicabile ai reati tributari, che tutelano l'interesse pubblico all'imposizione e alla riscossione dei tributi, non il patrimonio dello Stato. Ha inoltre rilevato che il profitto personale del mediatore non coincide con il danno derivante dall'emissione delle fatture. Ha respinto anche la censura sulla pena: la pena base era stata fissata di poco sopra il minimo edittale, motivandola con il ruolo essenziale del mediatore e con l'importo complessivo delle fatture, ed era stata poi ridotta per le attenuanti generiche e per il rito abbreviato; per una pena inferiore alla media edittale non occorre una motivazione analitica ulteriore quando sono indicati i criteri di commisurazione pertinenti. I ricorsi degli altri due imputati sono stati dichiarati inammissibili perché chiedevano una lettura alternativa delle prove e non si confrontavano specificamente con la motivazione di merito: i giudici avevano ritenuto che gli operanti avessero osservato direttamente il passaggio della busta, poi confermato dai filmati e dal rinvenimento della busta addosso all'acquirente subito dopo l'uscita dal locale. Le immagini non permettevano di stabilire le dimensioni della busta e non smentivano tale ricostruzione. La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione del contributo concorsuale dell'imputato che aveva accompagnato l'acquirente al tavolo, nel contesto dei comportamenti accertati prima e durante l'incontro. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto non sono posti a tutela del patrimonio dello Stato, ma dell'interesse, di rango costituzionale, all'osservanza dell'obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva sicché, per questi reati, «non trova [..] fondamento razionale la attenuazione della pena, in considerazione della entità più o meno lieve del danno, che si pretenderebbe arrecato all'Erario»
La circostanza attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità, riferita ai delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro, non si applica ai reati tributari, poiché questi tutelano l'interesse pubblico all'imposizione e alla riscossione dei tributi e non il patrimonio dello Stato.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000
Ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 74/2000, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a centomila euro per periodo d'imposta, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
La Corte richiama la cornice edittale applicabile all'emissione di fatture per operazioni inesistenti quando l'importo indicato, per periodo d'imposta, è inferiore a centomila euro; nel caso concreto l'importo complessivo delle fatture era € 25.620.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche se le sentenze si limitano a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. oppure richiamano la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale
La scelta della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per una pena inferiore alla media edittale è sufficiente una motivazione che dia conto dei criteri legali o richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria quando la pena superi la media edittale.
All'inammissibilità dei motivi di ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto la Corte ha inoltre disposto il versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati tributari, perché questi tutelano l'interesse pubblico all'imposizione e alla riscossione dei tributi, non il patrimonio dello Stato. Il profitto personale ottenuto dal concorrente non coincide con il danno arrecato all'interesse protetto dal reato.
- La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione è sufficiente se dà conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere. È richiesta una spiegazione specifica e dettagliata quando la pena supera la media edittale.
- In presenza di decisioni conformi nei gradi di merito, la motivazione della sentenza d'appello che richiama quella di primo grado si integra con quest'ultima in un unico corpo argomentativo, quando i giudici condividono l'analisi e la valutazione degli elementi di prova.
- Non è consentito in cassazione sostituire alla ricostruzione probatoria motivata dai giudici di merito una lettura alternativa degli atti. La censura di travisamento o illogicità deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione; se si limita a proporre una diversa interpretazione del compendio probatorio, può risultare aspecifica e inammissibile.
- La condotta di chi, nel contesto di un incontro organizzato per una cessione di stupefacenti, accompagna l'acquirente al tavolo dove si trovano i concorrenti può essere valutata, insieme agli altri comportamenti accertati, come elemento indicativo del concorso nella cessione, senza che siano decisivi l'impossibilità di descrivere esattamente il gesto d'invito o l'allontanamento separato dal locale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35276/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35277/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35278/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2026 del 05/10/2026
- Sentenza penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35281/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →