Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) vizio della motivazione per mancata riqualificazione delle lesioni in eccesso colposo di legittima difesa e credibilità contraddittoria della persona offesa; (2) vizio della motivazione sulla sussistenza dei reati di tentata rapina impropria e lesioni, con contestazione della valutazione dell'idoneità degli atti a integrare il tentativo e delle discrepanze testimonali; (3) errata applicazione della legge penale per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 (sfregio permanente del viso); (4) omessa motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 (speciale tenuità) rispetto alla tentata rapina, richiamando l'esiguità della somma richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi come manifestamente infondati: ha ritenuto legittima e logica la valutazione dei giudici di merito sulla credibilità della persona offesa e dei testi, sulla configurazione del tentativo di rapina impropria e sulla sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente. Ha invece accolto il quarto motivo rilevando che la Corte territoriale non si è pronunciata sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione della ricorrenza di tale attenuante in relazione al reato di tentata rapina aggravata e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame solo su quel punto; per il resto la condanna (pena principale e accessorie) è confermata e dichiarata irrevocabile nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. E)
Consente il gravame per vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi che si limitano a ripetere critiche di merito già esaminate in appello manifestamente infondati e quindi inammissibili se non specifici.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. B)
Riguarda l'impugnazione per errata applicazione della legge penale; la Cassazione ha valutato e respinto la deduzione relativa all'applicazione dell'aggravante.
Circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla sua applicabilità costituisca vizio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale questione.
art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen.
Aggravante per lesioni che hanno cagionato 'sfregio permanente del viso'; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata che definisce lo sfregio permanente come alterazione irreversibile dell'armonia del volto valutabile da un osservatore comune e ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito.
Prevede l'ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa; la Corte ha osservato che l'onere di allegazione e dimostrazione di elementi idonei a sostenere tale esimente grava sull'imputato e che nel caso non sono emersi elementi sufficienti.
art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per manifesta infondatezza della accusa o per altra causa di giustificazione: la Corte ha richiamato il principio che la semplice, generica allegazione di una scriminante non è sufficiente per l'assoluzione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sui fatti: la riproposizione pedissequa delle stesse censure già decise in appello è inammissibile se priva di specificità.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice del merito ne verifica e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, senza richiedere riscontri per ogni dettaglio.
- L'onere di allegare elementi concreti a sostegno di una scriminante (es. legittima difesa) incombe sull'imputato; mere affermazioni generiche non bastano per derubricare o assolvere.
- La qualificazione di 'sfregio permanente' è valutazione di merito ancorata al giudizio di un osservatore comune; se motivata, non è sindacabile in sede di legittimità se non illogica o contraddittoria.
- L'omessa pronuncia del giudice su una specifica circostanza attenuante invocata comporta la nullità/parziale annullamento limitato a quel punto e il rinvio per nuovo esame.
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