Cassazione Penale, Ordinanza n. 11632/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non si confrontavano in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata in tema di continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva parzialmente rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della valutazione sull'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo che la sola distanza temporale tra i fatti non sarebbe sufficiente a escludere la continuazione e che lo stato di tossicodipendenza, documentalmente accertato, costituirebbe elemento unificatore delle varie violazioni della legge penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui, in presenza di reati commessi a distanza di tempo, opera una presunzione di insussistenza di una programmazione originaria specifica per i fatti ulteriori, salvo prova contraria. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la distanza di sette anni tra i reati, l'eterogeneità delle condotte e l'assenza di ulteriori elementi positivi, ritenendo che vi fosse un programma delinquenziale indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un unico disegno criminoso. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha ribadito che essa può rilevare solo se vi sia un collegamento concreto tra quello stato e i reati, collegamento che nel caso di specie è stato motivatamente escluso.
Norme richiamate
ultima proposizione del comma 1
In sede esecutiva il giudice deve valutare, ai fini del riconoscimento della continuazione, anche lo stato di tossicodipendenza come possibile elemento idoneo a giustificare una programmazione unitaria, ma solo se esso risulti concretamente collegato ai reati e ricorrano le altre condizioni richieste per l'art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso antecedente e unitario; non è sufficiente una generica serialità o analogia tra reati commessi a distanza temporale.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
Non citata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di continuazione, quando i reati siano stati commessi a notevole distanza temporale l'uno dall'altro, può operare una presunzione di insussistenza di un originario progetto unitario, salvo prova contraria specifica.
- La mera analogia tra i reati o la sola deduzione di uno stato personale del soggetto non bastano a fondare il medesimo disegno criminoso: occorre un collegamento concreto tra la condizione personale e le singole condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato come possibile indice di programmazione unitaria solo se risulti documentato il suo nesso con i reati oggetto di valutazione; in difetto, la sua allegazione non supera da sola il dato della distanza temporale e dell'eterogeneità delle condotte.
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e si risolve nella riproposizione di una diversa lettura dei fatti già disattesa dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve apprezzare tutti gli elementi indicativi del medesimo disegno criminoso, ma può legittimamente escluderlo quando emergano eterogeneità delle condotte, distanza temporale rilevante e assenza di ulteriori indici positivi.
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