Cassazione Penale, Sentenza n. 42400/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, nei limiti strettamente indicati, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione. Le censure hanno riguardato: errore nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (in particolare la recidiva e l'aggravante di associazione armata ex art. 416-bis comma 4 c.p.); irregolare quantificazione di pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici); errata qualificazione giuridica della condotta; eccessività e difetto di motivazione nell'aumento per continuazione con reati satellite (in particolare per MARIANO, MASIELLO, RICCI, OVERA e altri); contestazione della conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata; e richieste di correzione aritmetica dei conteggi delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la maggior parte dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (Cardaropoli, Esposito, Frattini, Magrelli, Mariano, Masiello, Tecchio, Overa). I motivi di merito che impugnavano il giudizio di comparazione fra circostanze sono stati ritenuti inammissibili o insuscettibili di sindacato in sede di legittimità salvo quando emerga palese vizio. Per RICCI Vincenzo il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato un errore aritmetico nel calcolo della pena per continuazione e ha provveduto a emendarlo, rideterminando la pena finale (nella motivazione si indica che la pena finale corretta deve essere anni 5 e mesi 4 di reclusione). Per gli altri ricorrenti non sono state disposte modifiche sostanziali della dosimetria; la Corte ha altresì condannato Cardaropoli, Esposito, Frattini, Magrelli, Mariano Fabio, Masiello, Tecchio e Overa al pagamento delle spese di procedimento e, valutata la formulazione dei motivi, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Non è stato disposto nulla sulle spese della parte civile.
Norme richiamate
Riferimento principale alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la corretta individuazione della pena base (anche alla luce del comma 4 relativo all'associazione armata) e il corretto inserimento dell'aggravante nella comparazione con le attenuanti generiche
Richiamato quale norma residuale in tema di durata delle pene accessorie quando non è predeterminata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per effetto della pena principale inflitta
Richiamato insieme all'art. 37 per la gerarchia di applicazione delle pene accessorie e per l'adeguamento della loro durata rispetto alla pena principale
Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze: la Corte ha ricordato che tale giudizio è discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrarietà manifesta
Richiamato in relazione ai limiti del cumulo/continuazione e all'obbligo di motivazione degli aumenti per i reati satellite; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa era sufficiente a verificare il rispetto dei limiti
art. 8 D.L. 13/05/1991 n.152 conv. L. 12/07/1991 n.203 (dissociazione)
La Corte ha richiamato il principio per cui l'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" va applicata dopo aver effettuato il giudizio di comparazione con le altre circostanze; non può essere direttamente comparata con le aggravanti
In tema di misura di sicurezza collegata alla condanna per associazione mafiosa, la Corte ha richiamato la presunzione semplice di pericolosità sociale con possibilità di superamento mediante prova contraria, rimandando comunque la valutazione finale alla magistratura di sorveglianza
Norma che prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte l'ha applicata per irrogare le spese e i versamenti alla Cassa delle ammende nei confronti di alcuni ricorrenti
art. 620 lett. 1) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di emendare svista aritmetica della Corte di merito e di quantificare direttamente la pena finale; utilizzato per correggere il conteggio in relazione a Ricci Vincenzo
art. 12-quinquies D.L. 306/92 e art. 7 L. n. 203/91 (reati citati come satellite)
Norme richiamate in relazione ai reati satellite (es. trasferimento fraudolento di valori) che hanno inciso sulla determinazione degli aumenti per continuazione; la Corte ha valutato che tali condotte possano avere autonoma rilevanza e giustificare aumenti distinti
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione tipica del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo i casi di palese illogicità, arbitrarietà o carenza motivazionale grave
- La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa va applicata dopo aver effettuato il giudizio di comparazione tra le altre circostanze; non può essere preventivamente sottratta alla comparazione con aggravanti
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello comporta il passaggio in giudicato dei capi rinunciati e rende inammissibili censure successivamente dirette a quei punti
- In presenza di un errore aritmetico nel calcolo delle pene, la Corte di Cassazione può correggere direttamente il conteggio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., rideterminando la pena finale senza rinvio
- La determinazione della durata delle pene accessorie può essere ricondotta, quando non prevista espressamente, alle regole residuali (art. 37 c.p.) e deve essere congrua rispetto alla pena principale
- La misura di sicurezza connessa alla condanna per associazione mafiosa si fonda su una presunzione di pericolosità che può essere superata solo da prove concrete; la valutazione operativa è rimessa alla magistratura di sorveglianza
- Le doglianze sulla maggiore o minore durezza delle pene attribuite a diversi coimputati richiedono un confronto specifico e motivato: differenze di trattamento non sono automaticamente viziate se basate su elementi di fatto e diritto distinti
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente assertivi: la genericità delle censure comporta, di frequente, l'inammissibilità o la dichiarazione di manifesta infondatezza
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