Cassazione Civile, Ordinanza n. 31347/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa promossa per la realizzazione di due rotatorie. Alla proprietaria venivano espropriati e occupati anticipatamente alcuni terreni; la Corte d'appello, condividendo la CTU, aveva distinto, per una particella risultante da frazionamento, una piccola porzione ricadente in area artigianale-commerciale e una porzione maggiore destinata a parcheggi pubblici e verde pubblico, con conseguente diversa valutazione indennitaria. La ricorrente censurava tale ricostruzione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che l'intera area espropriata dovesse essere considerata, ai fini dell'indennità di espropriazione, come compresa in zona commerciale e quindi valutata a valore edificatorio; lamentava inoltre che il CTU e la Corte d'appello avessero illegittimamente attribuito valori inferiori alle porzioni destinate a parcheggio e verde, invece assimilabili alle aree edificabili del comparto; 2) analogo errore quanto all'indennità di occupazione, perché una particella formalmente occupata per 70 mq sarebbe stata in realtà occupata per circa 997,90 mq, come emergerebbe da rilievi fotografici satellitari. La resistente sosteneva la correttezza della decisione di merito e delle conclusioni del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, in realtà, la ricorrente chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio e tecnico già esaminato dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto all'indennità di espropriazione, la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la diversa destinazione urbanistica delle porzioni del terreno, distinguendo tra area con destinazione artigianale-commerciale e aree vincolate a parcheggio/verde pubblico, e che tale valutazione era coerente con il criterio dell'edificabilità legale. Ha ribadito che, ai fini indennitari, rileva la classificazione urbanistica vigente al momento dell'esproprio, non l'edificabilità di fatto né prospettazioni perequative o future lottizzazioni non sorrette da specifiche previsioni urbanistiche o da diritti edificatori effettivi. Quanto all'indennità di occupazione, ha osservato che la Corte territoriale aveva espressamente affrontato la contestazione, richiamando le risultanze della CTU basate su foto satellitari prima e dopo i lavori, per escludere uno sconfinamento maggiore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il vizio non ricorre quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e tecnico già scrutinato dal giudice di merito.
art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333
ai fini dell'indennità espropriativa ha scelto come criterio il valore dell'edificabilità legale, non dell'edificabilità di fatto.
artt. 32 e 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
recepiscono il criterio dell'edificabilità legale per la determinazione del valore del bene espropriato.
richiamato implicitamente nel tema dell'autosufficienza e dell'onere di allegazione dei documenti e dei fatti posti a fondamento del ricorso, che non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
non citato espressamente come norma applicata, ma evocato solo in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta nella tassonomia non pertinente; pertanto non rileva.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, il parametro decisivo è l'edificabilità legale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa; non assumono rilievo l'aspettativa di futura edificazione né una generica edificabilità di fatto.
- Le porzioni di area vincolate a parcheggio pubblico, verde pubblico, viabilità o altri usi meramente pubblicistici non sono assimilabili, ai fini indennitari, ad aree edificabili solo perché inserite in un comparto urbanistico più ampio.
- Il proprietario espropriato non può ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle risultanze della CTU e degli altri elementi istruttori quando il giudice di merito abbia già motivatamente affrontato la contestazione.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondata se il fatto storico dedotto è stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche sinteticamente, e la doglianza mira in sostanza a una rivalutazione del merito.
- L'applicazione di criteri perequativi o di meccanismi di 'rimescolamento' delle aree non può sostituire il criterio dell'edificabilità legale in assenza di specifiche previsioni urbanistiche o di diritti edificatori effettivamente configurati.
- Per l'indennità di occupazione, l'accertamento della superficie effettivamente occupata, se fondato su CTU e riscontri documentali, costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione se logicamente motivata.
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