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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2208 del 2024.

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2208 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2208 del 2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito in forma esecutiva. Il Ministero, ritualmente intimato, non ha dato esecuzione al giudicato e non si è costituito. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'attuazione coattiva del titolo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e la sua rituale notificazione in forma esecutiva all'amministrazione, nonché decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo in forma esecutiva, consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 147, primo comma, lettera a), l. n. 388/2000

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Le disposizioni sono richiamate per la disciplina vigente del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione in forma esecutiva, non viene eseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, chiamato a provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata e nel termine fissato dalla sentenza.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione del ricorso per ottemperanza quando dagli atti risultino il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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