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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8276 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2006, applicata alle scritte sulle fiancate degli autoveicoli impiegati da Rovagnati per trasportare i propri prodotti. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 50/53/11 del 29 aprile 2011, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 riguardasse i vettori e non un'impresa produttrice che trasporta i propri beni. In Cassazione Rovagnati ha dedotto: (1) omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello relativo alla mancata decisione della CTP sulla carente motivazione dell'avviso; (2) omessa pronuncia della CTR direttamente sulla stessa carenza; (3) omessa motivazione sulla questione; (4) violazione dell'art. 13, comma 4-bis, sostenendo che l'esenzione dovesse valere anche per le imprese che trasportano per conto proprio i beni prodotti, e che i veicoli recassero soltanto ditta e indirizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e, quindi, il ricorso, lasciando ferma la sentenza della CTR e la legittimità dell'avviso per l'imposta di pubblicità 2006. I primi tre motivi sono stati respinti: la decisione di merito della CTR implicava il rigetto dell'eccezione preliminare sulla motivazione dell'avviso; inoltre, l'avviso indicava i presupposti normativi e fattuali e rinviava alla tabella dei mezzi pubblicitari, mentre i precedenti avvisi di scadenza avevano già consentito alla società di comprendere la pretesa e contestarla. Il quarto motivo è stato respinto perché l'esenzione del comma 4-bis si riferisce alle imprese che svolgono attività di trasporto, non alle imprese produttrici che trasportano i propri prodotti come attività strumentale; per queste ultime resta applicabile il regime del comma 4, con i relativi limiti di frequenza e superficie delle iscrizioni. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Nel caso di specie, appare evidente che la commissione tributaria regionale - addivenendo ad una statuizione sul merito della controversia - abbia, per ciò solo, ritenuto di dover implicitamente disattendere la (preliminare) eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento per carente motivazione; e ciò, se necessario, anche a titolo sostitutivo o suppletivo della decisione che, sul punto, sarebbe spettata al primo giudice.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporta logicamente il rigetto di una questione preliminare incompatibile con l'impostazione della pronuncia, anche senza una risposta espressa.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali in base alle quali la società ha prospettato, rispettivamente, violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omessa motivazione. La Corte ha respinto le censure così formulate: ha escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso e corretta l'interpretazione della disciplina dell'esenzione.

  • Art. 13, commi 1, 3, 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 507/1993

    La corretta interpretazione di quest'ultima disposizione (comma 4 bis) è già stata stabilita, esattamente in termini con la presente fattispecie, da Cass. 24310/09, secondo cui essa: "nel prevedere che l'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, si riferisce esclusivamente al vettore nell'espletamento di un contratto di trasporto o per conto proprio, oppure per conto terzi (in tal caso come sub vettore in esecuzione di un contratto di sub trasporto stipulato con il primo vettore), e non riguarda l'impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto per conto proprio della merce prodotta, poichè, altrimenti, sarebbe di fatto vanificato il limite di esenzione previsto per tale ipotesi dal comma 4, rimasto in vigore anche a seguito dell'introduzione del comma 4-bis".

    Il comma 4-bis esenta la ditta e l'indirizzo indicati sui veicoli impiegati nell'attività di trasporto svolta da un vettore, anche per conto terzi; non estende l'esenzione alle imprese produttrici che trasportano i propri beni. Per queste ultime si applica il comma 4: l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo è esente soltanto se apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non supera mezzo metro quadrato.

  • Art. 7 della L. n. 212/2000

    Sicchè, del tutto congrua deve ritenersi la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto sebbene in via implicita - che la società risultasse adeguatamente edotta, con l'avviso di accertamento ed ancor prima di questo, di tutti gli elementi essenziali (in fatto e diritto) dell'imposizione; con conseguente rispetto dei principi generali desumibili dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, (oltre che dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, vigente ratione temporis).

    L'avviso deve rendere conoscibili gli elementi essenziali di fatto e di diritto della pretesa. Nel caso concreto tale esigenza è stata ritenuta soddisfatta anche considerando gli avvisi di scadenza precedenti, che avevano già permesso alla contribuente di comprendere e contestare l'imposizione.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993, nel testo vigente ratione temporis

    Sicchè, del tutto congrua deve ritenersi la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto sebbene in via implicita - che la società risultasse adeguatamente edotta, con l'avviso di accertamento ed ancor prima di questo, di tutti gli elementi essenziali (in fatto e diritto) dell'imposizione; con conseguente rispetto dei principi generali desumibili dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, (oltre che dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, vigente ratione temporis).

    La Corte richiama la disposizione, applicabile ratione temporis, a fondamento della valutazione di adeguatezza della comunicazione della pretesa tributaria al contribuente.

Massime di principio

  • L'esenzione dell'art. 13, comma 4-bis, riguarda i vettori che svolgono attività di trasporto; non si estende all'impresa che produce i beni e li trasporta per conto proprio come attività strumentale.
  • Per i veicoli dell'impresa produttrice si applica il comma 4: l'esenzione per marchio, ragione sociale e indirizzo opera entro i limiti di non più di due iscrizioni, ciascuna non superiore a mezzo metro quadrato.
  • L'omessa pronuncia richiede che il giudice abbia completamente omesso una decisione necessaria; può invece esservi rigetto implicito quando la statuizione adottata sul merito sia logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non esaminata espressamente.
  • La motivazione di un avviso va valutata considerando se il contribuente abbia potuto identificare i presupposti normativi e fattuali e controllare la pretesa. Nel caso deciso, il rinvio agli elementi allegati e la conoscenza acquisita tramite precedenti avvisi di scadenza hanno concorso a escludere il vizio.

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