Cassazione Penale, Sentenza n. 47517/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello in motivazione aveva affermato che nessuno dei due reati era prescritto e poi, in contraddizione, aveva riconosciuto che "residuando il solo reato ex art. 648, secondo comma cod. pen." la pena doveva essere rideterminata; nel dispositivo però aveva confermato la condanna per entrambi i reati come in primo grado. I ricorrenti lamentavano questa incongruenza che rende la motivazione macroscopicamente illogica e quindi nullità della decisione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha rilevato la contraddizione nella sentenza impugnata e ha annullato senza rinvio la parte penale relativa al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 06/11/2022), eliminando la pena relativa (7 mesi di reclusione e 200 euro di multa). Ha rideterminato la pena per il reato residuo (art. 648 comma 2 c.p.) in 1 anno di reclusione e 600 euro di multa. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della Juventus F.C. s.p.a. delle spese di rappresentanza e assistenza liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
Usato per includere il concorso di persone nei reati (concorso di persone materiale/pertinenza alla contestazione congiunta delle condotte)
Reato dichiarato prescritto dalla Cassazione; la sentenza impugnata era contraddittoria rispetto al suo inquadramento e sulla maturazione della prescrizione, la Cassazione ha dichiarato la prescrizione maturata il 06/11/2022
Reato residuo per il quale è stata confermata la condanna; pena rideterminata in 1 anno di reclusione e 600 euro di multa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione e per la necessità di limitare il motivo alle censure consentite in questa sede
Applicato per le conseguenze economiche della cassazione ai fini delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Richiamate in ordine al procedimento trattato con contraddittorio scritto (quadro procedurale eccezionale adottato durante il periodo emergenziale), rilevante per la modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se la motivazione e il dispositivo della sentenza sono in palese contraddizione, la Cassazione può accertare la nullità o annullare la decisione per manifesta illogicità; l'incoerenza interna può giustificare l'annullamento senza rinvio per gli effetti penali
- La prescrizione può maturare durante il corso del giudizio d'impugnazione; quando ciò avviene il giudice di legittimità deve eliminare la pena relativa al reato prescritto e rideterminare la pena complessiva per i reati residui
- In presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, se uno si prescrive va eliminata la relativa quota di pena e rideterminata la pena per i reati non estinti
- La conferma in dispositivo di una condanna disallineata rispetto alla parte motiva costituisce vizio che la difesa può efficacemente impugnare in cassazione con motivo di illogicità/manifesta contraddizione
- La parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese della parte civile e a somme alla Cassa delle ammende anche dopo annullamento parziale; l'accoglimento parziale del ricorso non esclude conseguenze economiche a carico degli imputati
- È importante, in fase di impugnazione, segnalare con precisione ogni incoerenza tra dispositivo e motivazione per consentire alla Cassazione di valutare la nullità o la necessità di annullamento
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