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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4028/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale rispetto a una pena di 1 anno e 6 mesi per ricettazione continuata (fatto del 2009). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'affidamento per l'assenza di una stabile risorsa lavorativa e per il rischio di recidiva, ammettendolo invece alla detenzione domiciliare ritenuta idonea al reinserimento e a contenere la sua residua pericolosità. In Cassazione si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, nonché discriminazione rispetto al fratello Giuseppe, che era stato ammesso a una misura alternativa più ampia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittime e adeguatamente motivate le valutazioni del Tribunale di sorveglianza: la mancanza di una stabile attività lavorativa (e la mendacia del ricorrente circa la sua qualità di socio di capitale) e la presenza di precedenti per reati analoghi hanno reso poco prospettabile l'efficacia dell'affidamento in prova; la detenzione domiciliare è stata considerata misura alternativa congrua per la pena residua e per prevenire la recidiva. La Corte ha inoltre ritenuto non discriminatoria la diversa decisione riguardo al fratello, essendo le valutazioni di merito individualizzate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    L'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; l'ammissione dipende da una valutazione prognostica sulla personalità e sulla condotta post-reato, richiedendo un significativo avvio del processo di emenda. Il giudice valuta la possibilità che, con prescrizioni, l'affidamento contribuisca alla rieducazione e prevenga il rischio di nuovi reati.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato in relazione ai limiti di pena che condizionano la possibilità di accesso alle varie ipotesi di misure alternative; se l'emenda non è riscontrata, il condannato può comunque essere ammesso alla detenzione domiciliare purché sia scongiurato il rischio di commissione di nuovi reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso non per colpa grave nella determinazione della causa, il ricorrente è comunque onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente tale somma in 3.000 euro.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, non essendosi riscontrata colpa nell'impugnazione relativamente alla causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale è essenzialmente una valutazione prognostica: serve dimostrazione di un significativo avvio del processo di emenda e di una concreta prospettiva di reinserimento.
  • La disponibilità di una stabile attività lavorativa o di riferimenti stabili (lavoro, familiari, abitazione) è un elemento importante e può influire negativamente sulla concessione dell'affidamento se assente.
  • Precedenti per reati analoghi e un curriculum criminale recidivante pesano negativamente nella prognosi di recupero e possono indurre il giudice a preferire misure più contenitive (es. detenzione domiciliare).
  • Le valutazioni del giudice di merito sulle misure alternative sono discrezionali e non sono sindacabili in Cassazione se risultano adeguatamente motivate e logiche.
  • Decisioni diverse adottate per persone anche correlate (es. fratelli) non costituiscono automaticamente discriminazione: è necessario verificare le differenze fattuali e individuali su cui si fondano le valutazioni.
  • La mendace rappresentazione di dati rilevanti (per es. finto ruolo in un'impresa) diminuisce la credibilità e può compromettere l'accesso alle misure alternative.
  • Se l'affidamento in prova è ritenuto inidoneo, la detenzione domiciliare può comunque essere concessa quando la pena residua è esigua e il rischio di commissione di nuovi reati è ritenuto contenibile.

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