Cassazione Civile, Ordinanza n. 17178/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un terreno con sovrastanti costruzioni, finalizzato alla realizzazione e commercializzazione di box auto. I promissari acquirenti sostenevano di aver adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, versando gli acconti pattuiti e incaricando professionisti per la predisposizione del progetto da presentare al Comune; la promittente venditrice, invece, aveva comunicato la risoluzione di diritto del preliminare e, successivamente, aveva ceduto a un terzo gran parte del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita. In primo grado veniva dichiarata la risoluzione del preliminare per effetto della diffida ad adempiere, con restituzione degli acconti; veniva però rigettata la domanda risarcitoria della venditrice. In appello, la Corte territoriale confermava la risoluzione e la restituzione, ma accoglieva parzialmente l’appello della venditrice condannando l’acquirente al risarcimento dei danni. In cassazione la società venditrice ha dedotto, con otto motivi, questioni preliminari sulla sopravvenuta cancellazione della società Etruria 1998 s.r.l. e sulla prosecuzione del giudizio, l’asserita ultrapetizione in ordine alla restituzione degli acconti, nonché plurime censure sul rigetto/accoglimento parziale delle voci di danno e sulla regolazione delle spese. Il resistente ha replicato con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla cancellazione della società Etruria, alla pretesa estinzione del giudizio nei suoi confronti, alla disciplina degli interessi e alla quantificazione di alcune voci di danno. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato il principio dell'onere di produzione documentale ricavato da precedenti sull'appello a critica vincolata per respingere l'eccezione di ultrapetizione, tema che va valutato sugli atti di causa e non sulla disponibilità di documenti nel fascicolo di parte. L'ottavo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita
richiamato nel primo motivo in tema di procura e difesa tecnica
richiamato per eccezioni di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte evidenzia che la verifica dell'ultrapetizione va compiuta sugli atti di causa
richiamato tra le norme processuali denunciate
richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove e sull'onere di allegazione
richiamato tra le norme processuali denunciate
richiamati in relazione alla cancellazione della società e alle conseguenze processuali
richiamato in tema di giudicato interno
richiamato nel motivo sull'ultrapetizione
richiamati in tema di estinzione del mandato e effetti della cancellazione della società
richiamato nel primo motivo per la sorte del mandato ad litem
richiamato per il criterio del danno risarcibile e del nesso di causalità patrimoniale
richiamato più volte per il riparto dell'onere della prova
richiamato in tema di giudicato
ritenuto non applicabile alle compravendite immobiliari e ai pagamenti di risarcimento del danno
richiamato nel motivo sugli interessi da ritardo, ma la Corte esclude l'applicabilità del decreto al caso
art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 231/2002
norma decisiva per escludere dal campo di applicazione del decreto le operazioni di cessione/compravendita di beni immobili e i pagamenti di risarcimento del danno
richiamato per la produzione in appello di documenti non presenti nel fascicolo di parte
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo alla motivazione e al giusto processo
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla compensazione
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato nel motivo sulle spese
Cass. SU 3033/2013
richiamata dalla Corte d'appello sulla natura dell'appello come impugnazione a critica vincolata e sull'onere dell'appellante di produrre i documenti necessari
Cass. SU 4835/2023
richiamata dalla Corte di cassazione per affermare che il principio di Cass. SU 3033/2013 non è mutato sul punto, ma non è estensibile all'eccezione di ultrapetizione
Cass. 24915/2022
richiamata dalla Corte d'appello sul principio per cui, pronunciata la risoluzione, la condanna alle restituzioni richiede una domanda specifica
Massime di principio
- Quando una società parte del giudizio viene cancellata dal registro delle imprese, occorre verificare in concreto l'effetto della cancellazione sul rapporto processuale e sulla difesa tecnica, ma la prosecuzione del giudizio può rimanere valida se la parte sostanziale effettivamente interessata dal rapporto è ancora rappresentata in giudizio.
- Se un capo della decisione di primo grado che esclude la riferibilità sostanziale del contratto a una determinata società non viene impugnato, esso passa in giudicato interno; la successiva cancellazione della società diventa allora irrilevante ai fini della decisione.
- Il d.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento non si applica alle compravendite immobiliari né ai pagamenti aventi natura risarcitoria, perché il suo ambito operativo riguarda lo scambio di merci e rapporti diversi da quelli esclusi espressamente dalla norma.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del danno a quella del giudice di merito quando la motivazione sia logicamente coerente e adeguata; la censura deve colpire specifici vizi giuridici o motivazionali, non una diversa lettura del fatto.
- L'eccezione di ultrapetizione va scrutinata sulla base degli atti di causa e delle domande effettivamente formulate, non secondo le regole sulla produzione documentale dei motivi d'appello; l'onere di produzione di documenti mancanti non può essere esteso a fatti processuali verificabili direttamente dagli atti.
- L'appello a critica vincolata comporta per l'appellante l'onere di dimostrare i motivi di gravame e, se necessario, di produrre i documenti su cui essi si fondano; tuttavia tale regola non può essere applicata meccanicamente a questioni che attengono al contenuto delle domande e delle eccezioni processuali.
- La domanda di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto deve risultare specificamente proposta; se il giudice dispone le restituzioni senza una domanda in tal senso, la decisione è censurabile per ultrapetizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17134/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →