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Sentenza

Sentenza n. 2731/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024 adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto aggiudicazione in favore di Gnodi Service S.r.l. della gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi - CIG Lotto 3 A040967B34 – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130735; - ove occorra, del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi - CIG Lotto 3 A040967B34 – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130735, costituente All. 1) della suddetta deliberazione dirigenziale n. 105 dell''8 febbraio 2024; - ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti della Stazione Appaltante e della Commissione Giudicatrice, inclusi i verbali di tutte le sedute pubbliche in data 22 gennaio 2024, in data 24 gennaio 2024 e in data 29 gennaio 2024 ed i verbali delle sedute riservate in data 25 gennaio 2024 e in data 26 gennaio 2024, anche se non trasmessi alle ricorrenti, gli atti relativi alla comprova dei requisiti, la determina a contrarre n. 1766 del 28 dicembre 2023, il bando di gara e il disciplinare di gara, e ogni altro atto presupposto o consequenziale, nella misura in cui risultino comunque lesivi per la posizione giuridica delle ricorrenti; nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l''operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, la disponibilità delle ricorrenti a subentrare nell''esecuzione dell''appalto ai sensi di quanto previsto dall''art. 122 c.p.a.); e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gnodi Service S.r.l. il 17/4/2024: degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, e segnatamente: - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024 adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto aggiudicazione in favore di Gnodi Service S.r.l. della gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi – CIG Lotto 3 A040967B34 – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130735; - ove occorra, del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi - CIG Lotto 3 A040967B34 – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130735, costituente All. 1) della suddetta deliberazione dirigenziale n. 105 dell''8 febbraio 2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi i verbali del 24 gennaio 2024 e del 25 gennaio 2024; tutti nella sola parte in cui non è stata disposta l''esclusione dalla procedura per l''affidamento del Lotto n.3 del RTI Modulcasa Line S.p.a. - Teknoservice Soc. Coop; - ed ogni caso della lex specialis di gara, ivi incluso il bando di gara ed il Disciplinare.

Giustizia amministrativa202400607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore di un operatore economico della gara aperta per il noleggio chiavi in mano di strutture mobili destinate al P.O. Luigi Sacco, nonché gli atti di gara e i verbali connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 3 della procedura aperta indetta dall'ASST Fatebenefratelli Sacco ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo anche la dichiarazione di invalidità o inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esclusione del RTI ricorrente e contestando, nella parte corrispondente, gli atti della procedura e la lex specialis. Nel corso del giudizio il difensore del RTI ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio di merito, chiedendo la compensazione delle spese; la stazione appaltante ha aderito alla richiesta. Il giudice ha inoltre rilevato che la controversia, avendo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento concernente una procedura di affidamento di un contratto pubblico, è soggetta al rito speciale degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con conseguenze anche sul contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha qualificato la controversia come soggetta al rito speciale appalti di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., nonostante il precedente rinvio della discussione cautelare disposto per il rispetto dei termini del rito ordinario. Nel merito non ha esaminato le censure sull'aggiudicazione, sulla mancata esclusione del RTI e sulla lex specialis, poiché il ricorrente principale ha dichiarato, tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudizio, comprensivo del ricorso incidentale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, anche in ragione della mancata opposizione del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti

    Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici sono soggette al rito speciale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia in materia di affidamento di contratti pubblici rientra nel rito speciale appalti disciplinato dall'art. 120 c.p.a.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La qualificazione della controversia secondo il rito appalti rileva anche ai fini del contributo unificato.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo, che consente alla parte di disporre degli interessi sostanziali azionati.

  • art. 40 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dal giudice insieme agli artt. 34 e 84 c.p.a. quale espressione del principio dispositivo nel processo amministrativo.

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale conferma del principio dispositivo e della disponibilità dell'azione processuale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità, anche se la controparte si oppone alla dichiarazione o alle sue conseguenze processuali.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici si applica il rito speciale previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con le relative conseguenze processuali e contributive.
  • Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo: la parte può disporre dell'interesse sostanziale azionato e dichiarare, tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione.
  • La dichiarazione rituale del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in presenza di opposizione della controparte.
  • Quando il ricorrente principale dichiara di non avere più interesse alla definizione del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità del gravame nel suo complesso, senza esame delle censure contenute nel ricorso principale o incidentale.
  • La mancata opposizione delle parti alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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