Sentenza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Venezia del 19 maggio 2022, avente ad oggetto “sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 23.12.1994 e successive modifiche e integrazioni – DINIEGO”; - del parere della Società R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana del 20 aprile 2022 ad oggetto “parere espresso da Ferrovie dello Stato S.p.A. - Zona Territoriale Nord-Est in data 02.08.1996 in relazione alla domanda di sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della Legge n. 724/1994 (condono edilizio)”; - per quanto possa occorrere, del parere espresso da Ferrovie dello Stato S.p.A. il 2 agosto1996, secondo cui "questa Società non può autorizzare il mantenimento in sanatoria delle opere ubicate negli elaborati grafici in quanto le strutture si trovano a distanza ridotta dal confine con la proprietà ferroviaria ed il fatto costituisce una limitazione di tipo urbanistico nei confronti della proprietà confinante, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'articolo 39 della Legge 23.12.1994 n. 724" - e della richiesta di ulteriore parere formulata dal Comune il 30 dicembre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di sanatoria edilizia, parere negativo di R.F.I. del 2022, parere delle Ferrovie dello Stato del 1996 e richiesta comunale di nuovo parere
Esito
Favorevole al resistente (comune e gestore ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una domanda di condono ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 per un manufatto in muratura destinato ad autorimessa, cantina e magazzino, realizzato a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa ferroviaria. Il Comune aveva negato la sanatoria sulla base del parere negativo reso dalle Ferrovie dello Stato nel 1996 e confermato da R.F.I. nel 2022. Il ricorrente ha dedotto, nei confronti del diniego comunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e dell'art. 32 della legge n. 47/1985, violazione degli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753/1980, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, contraddittorietà tra i pareri, illegittimità della richiesta di un nuovo parere e disparità di trattamento rispetto ad altri casi. Ha sostenuto che la modifica dell'art. 39, comma 2, della legge n. 724/1994 avrebbe imposto di rilasciare la sanatoria, fatta salva la tutela dei diritti dei terzi, e che il parere del 1996 non avrebbe più potuto essere considerato. Ha inoltre censurato autonomamente il parere R.F.I. del 2022, ritenendolo difforme, generico ed erroneo rispetto a quello del 1996, nonché il parere del 1996, contestando l'assenza di una concreta dimostrazione dell'interferenza del manufatto con la proprietà e le opere ferroviarie. R.F.I. aveva eccepito la tardività dell'impugnazione del parere del 1996, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, respingendo comunque il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego comunale, fondato sui pareri negativi dell'amministrazione ferroviaria e sulla disciplina del d.P.R. n. 753/1980. L'art. 49 vieta la costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti a distanza inferiore a trenta metri dalla più vicina rotaia, mentre l'art. 60 consente deroghe soltanto mediante un'autorizzazione espressa, eccezionale e subordinata alla compatibilità con la sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia, la natura dei terreni e le circostanze locali. Poiché il manufatto si trovava a circa tre metri dalla linea ferroviaria AV Milano-Venezia, era necessaria l'autorizzazione dell'ente ferroviario, che era stata legittimamente negata. Il Comune poteva chiedere a R.F.I. di riesaminare il precedente parere alla luce delle osservazioni del privato, anche perché il procedimento era ancora pendente e la richiesta poteva risultare favorevole all'istante; il parere del 2022 non costituiva integrazione postuma della motivazione, ma aggiornamento della valutazione nel corso del procedimento. La modifica dell'art. 39, comma 2, della legge n. 724/1994 non incideva sull'esigenza, distinta e comunque operante, dell'autorizzazione ferroviaria prevista dal d.P.R. n. 753/1980. Non è stata ravvisata alcuna violazione del termine previsto dall'art. 32 della legge n. 47/1985, né poteva ritenersi inesistente il parere del 1996, comunque confermato e integrato da quello del 2022. Le ragioni tecniche addotte da R.F.I. nel 2022, riguardanti le esigenze di sicurezza, manutenzione, realizzazione di barriere antirumore e rinnovamento degli impianti ferroviari, rientravano nella discrezionalità tecnica e non presentavano errori di fatto, manifesta irragionevolezza o illogicità. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento: la legittimità del diniego non può essere contestata invocando provvedimenti eventualmente illegittimi favorevoli a terzi, salvo assoluta identità delle situazioni e irragionevole diversità di trattamento. Il terzo motivo è stato respinto anche perché il parere del 1996 non fondava il diniego sull'impossibilità o difficoltà di realizzare opere ferroviarie. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 legge n. 724/1994
Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
La modifica della disposizione non elimina, per le opere ricadenti nella fascia di rispetto ferroviaria, la necessità dell'autorizzazione dell'ente proprietario della linea prevista dal d.P.R. n. 753/1980.
art. 32 legge n. 47/1985
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ferroviario era necessario e, nel caso concreto, era stato reso nei termini previsti; il parere del 1996 poteva essere confermato e integrato nel procedimento ancora pendente.
art. 49 d.P.R. n. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
La norma impone il divieto di edificazione nella fascia ferroviaria e rende necessaria un'autorizzazione derogatoria per il mantenimento dell'opera.
art. 60 d.P.R. n. 753/1980
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. ... riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
La riduzione delle distanze ferroviarie costituisce una deroga eccezionale, subordinata a un'autorizzazione espressa e a una valutazione tecnica dell'amministrazione ferroviaria.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Le osservazioni presentate dal privato possono giustificare la richiesta dell'amministrazione procedente di un riesame del parere presupposto mentre il procedimento è ancora pendente.
art. 3 legge n. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato mediante il richiamo alla disciplina della fascia di rispetto ferroviaria e ai pareri tecnici negativi, aggiornati nel corso del procedimento.
Massime di principio
- Per le opere edilizie realizzate a distanza inferiore a quella minima dalle linee ferroviarie, il condono o la sanatoria edilizia non può essere rilasciato senza l'autorizzazione espressa dell'amministrazione ferroviaria prevista dalla disciplina di settore; tale autorizzazione ha carattere eccezionale e può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica, conservazione e gestione della ferrovia o per altre circostanze tecniche rilevanti.
- La richiesta dell'amministrazione procedente all'ente preposto alla tutela del vincolo di riesaminare il proprio parere alla luce delle osservazioni del privato è legittima quando il procedimento è ancora pendente e non costituisce integrazione postuma della motivazione, ma aggiornamento della valutazione istruttoria.
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione ferroviaria sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta irragionevolezza o illogicità; in assenza di tali vizi, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione.
- La modifica della disciplina del condono che stabilisce la salvezza dei diritti dei terzi non esclude l'applicazione autonoma dei vincoli pubblicistici ferroviari e dell'obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'ente proprietario della linea.
- Non è invocabile la disparità di trattamento per ottenere un provvedimento illegittimo sulla base di decisioni eventualmente illegittime adottate a favore di terzi; il vizio può rilevare solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità di trattamento.
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