Cassazione Penale, Ordinanza n. 04040/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, contestando in particolare l'identificazione della sua persona desunta dalla comparazione dei tatuaggi visibili nel video di sorveglianza con quelli effettivamente presenti sul suo corpo. La Corte rileva che la censura non si confronta con l'intera motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava anche ulteriori elementi identificativi, tra cui la presenza di un concorrente nel reato senza cappuccio, i tratti somatici e la struttura fisica della persona ripresa. Il motivo è ritenuto anche reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e non sorretto dalla necessaria allegazione dei verbali che si assumevano travisati. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte osserva che la censura è aspecifica perché non si confronta con la motivazione di merito, che aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la violazione del lockdown imposto per la pandemia, la scaltrezza dell'azione e l'attenta divisione dei ruoli, elementi incompatibili con la tenuità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo, perché non correlato alle ragioni della decisione di appello e privo della necessaria allegazione degli atti che si assumevano travisati. Ha inoltre ritenuto infondato e aspecifico il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché non si confrontava con la valutazione complessiva della Corte territoriale, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. sulla base delle modalità della condotta e dell'entità dell'offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma aggravatrice del furto contestato e posto a base della condanna di merito
il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione rende il motivo inammissibile o aspecifico
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie e può essere esclusa se le modalità della condotta e il grado di offensività sono incompatibili con la tenuità
criterio di riferimento per valutare modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o pericolo ai fini del giudizio di particolare tenuità
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e non si correlano alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, perché l'impugnazione deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
- È aspecifico il motivo che si limita a contestare un singolo elemento probatorio senza confrontarsi con tutti gli altri elementi valorizzati nella decisione, specie quando questi ultimi sono autonomamente idonei a sostenere il giudizio di responsabilità.
- La censura di travisamento della prova dichiarativa richiede l'integrale allegazione o riproduzione del contenuto degli atti asseritamente travisati, non essendo sufficiente il richiamo a estratti o sintesi parziali.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. va valutata alla luce di una considerazione complessiva della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la tenuità è esclusa quando tali elementi denotano una condotta non minimale o connotata da particolare scaltrezza e organizzazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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