Cassazione Penale, Sentenza n. 46713/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 26/09/2024 che non convalidava l'arresto eseguito il 24/09/2024 per rapina aggravata (fatto del 16/09/2024). Il GIP aveva ritenuto che l'art. 71, comma 2, d.lgs. 159/2011 non potesse essere applicato se non quando il reato fosse in rapporto di consequenzialità logica con la misura di prevenzione concreta, e aveva escluso tale rapporto nel caso concreto (misure: foglio di via obbligatorio dal Comune di Grandate con obbligo di residenza in Como e avviso orale ritenuto vago). La Procura ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 71, commi 1 e 2, chiedendo annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Procura rilevando la fondatezza della doglianza. Ha affermato che l'art. 71, comma 2, d.lgs. 159/2011 consente alla polizia giudiziaria l'arresto anche fuori dei casi di flagranza quando il reato è tra quelli elencati dal comma 1 e l'autore è sottoposto a misura di prevenzione attuale sia al momento della commissione del reato sia al momento dell'arresto. La Corte ha escluso che la norma richieda un ulteriore requisito di "consequenzialità logica" tra contenuto della misura e condotta delittuosa e ha respinto la censura di contrasto con l'art. 13 Costituzione, segnalando che la disposizione è compatibile purché sussista la motivazione giudiziale. In definitiva l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio perché l'arresto era stato eseguito legittimamente.
Norme richiamate
art. 71, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
art. 71, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
La Corte interpreta la norma nel senso che consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza quando il reato rientra nell'elenco del comma 1 e la misura di prevenzione è attuale sia al momento della commissione che dell'arresto; non è richiesto un collegamento di consequenzialità logica tra prescrizioni della misura e condotta delittuosa.
art. 7, L. 31/05/1965 n. 575 (richiamato/abrogato e ripreso)
art. 7, L. 31/05/1965 n. 575
La disposizione preesistente è stata richiamata come fonte di ratio normativa: la norma attuale riproduce la finalità di contrastare più efficacemente reati commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
art. 13 Costituzione
La Corte rileva che l'art. 13 tutela la libertà personale ma consente limitazioni "nei soli casi e modi previsti dalla legge" e "se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria"; l'applicazione dell'art. 71 è compatibile con tali garanzie purché vi sia motivazione giudiziale e rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Indicano i reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza; la rapina è tra quei reati e perciò rientra nell'ambito applicativo dell'art. 71 d.lgs. 159/2011.
art. 120, comma 1, lett. b, d.lgs. 159/2011 (riferimento all'abrogazione)
art. 120, comma 1, lett. b, d.lgs. 159/2011
Citato nel testo per spiegare l'evoluzione normativa e l'abrogazione di disposizioni precedenti; non modifica la portata applicativa dell'art. 71 richiamato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021 (Galati), Rv. 282583
Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, dep. 2022 (Galati), Rv. 282583
Giurisprudenza richiamata per la volontas legis: la norma mira a contrastare la pericolosità di soggetti sottoposti a misure di prevenzione che commettono reati di particolare gravità, giustificando un trattamento più incisivo come l'arresto anche fuori flagranza.
Massime di principio
- L'art. 71, comma 2, d.lgs. 159/2011 autorizza l'arresto fuori dei casi di flagranza quando (i) il reato è tra quelli elencati al comma 1 e per i quali è previsto l'arresto in flagranza, (ii) la misura di prevenzione è attuale al momento della commissione del reato e (iii) la misura è ancora attuale al momento dell'arresto.
- Non è necessario dimostrare un rapporto di consequenzialità logica tra le prescrizioni specifiche della misura di prevenzione e la condotta delittuosa: rileva la circostanza che una persona sottoposta a misura di prevenzione abbia commesso un reato grave.
- L'applicazione dell'istituto richiede verifica formale dell'attualità della misura di prevenzione (documentazione/riscontri che la misura era vigente alla data del fatto e all'atto dell'arresto).
- Le garanzie dell'art. 13 Costituzione sono rispettate se l'arresto si fonda su disposizione di legge e su atto motivato dell'autorità giudiziaria; l'anomalia costituzionale va dedotta con argomentazioni specifiche e non con generiche riserve di illegittimità.
- Se le condizioni previste dalla norma non ricorrono (reato non elencato, misura non attuale) l'arresto fuori flagranza non è consentito e l'atto può essere sindacato e annullato.
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