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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21498/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge con cui il ricorrente censura la motivazione del decreto di revoca parziale delle misure. Primo motivo: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l'abitualità del comportamento del ricorrente in relazione a fatti di usura e a un episodio di estorsione nel periodo 2010-2015, perché tali condotte sarebbero in realtà un unico episodio reiterato verso un medesimo nucleo familiare e quindi non dimostrerebbero l'abitualità. Secondo motivo: la misura patrimoniale sarebbe stata motivata in modo apparente perché la sproporzione reddituale è stata valutata su un arco temporale improprio (2000-2015) e con riferimento a soli indici ISTAT, senza adeguata verifica concreta della sproporzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'impugnazione, pur formulata come violazione di legge, riguardasse in realtà valutazioni sulla logicità e completezza della motivazione non sindacabili in questa sede salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente. La Corte ha invece ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e coerente, avendo valorizzato le prove, le dichiarazioni delle persone offese, il lungo arco temporale dell'attività usuraria e gli accertamenti patrimoniali (GdF, consulenze tecniche). Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. c), art. 4 lett. c), art. 10 e art. 27

    La Cassazione ricorda che i ricorsi in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali sono ammessi in cassazione solo per violazione di legge; la limitazione dell'esame di legittimità è giustificata dalla peculiare disciplina del procedimento di prevenzione

  • Codice di procedura penale

    Art. 616 c.p.p. utilizzato per comminare una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) al ricorrente, valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata

    Corte Cost. sent. n. 321/2004; Corte Cost. n. 186/2000; varie sentenze di Sez. Unite e sezioni della Cassazione citate

    La pronuncia richiama precedenti che chiariscono il perimetro dell'esame di cassazione sulle misure di prevenzione e i requisiti per considerare la motivazione "meramente apparente" o "del tutto carente"

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile ottenere l'annullamento semplicemente domanda di diversa valutazione degli elementi probatori o della logicità della motivazione, salvo che la motivazione sia totalmente mancante o priva dei minimi requisiti
  • Per ritenere l"abitualità" nella commissione di reati non è necessario dimostrare una pluralità di vittime; rileva la durata, la ripetizione nel tempo, i profitti illeciti e le dichiarazioni delle persone offese: una valutazione congruamente motivata dal giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione
  • La valutazione della sproporzione patrimoniale richiede correlazione temporale tra acquisti e periodo di pericolosità e adeguata istruttoria (accertamenti, relazioni tecniche, indagini finanziarie). Se il giudice di merito documenta e argomenta tali elementi la sua valutazione è resistente al sindacato di legittimità
  • Le censure che chiedono una "lettura alternativa" delle prove o una diversa interpretazione degli elementi acquisiti non sono ammissibili in Cassazione quando consistono in critiche alla logicità o alla completezza della motivazione purché non si configuri una completa assenza di motivazione
  • Il ricorrente che proponga motivi non consentiti rischia non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende

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