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Sentenza

Sentenza n. 2592/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 19096 del 27.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data ed avente ad oggetto: “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2016 per RTU”; b) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 54 del 05.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10.01.2023 ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU anno 2016. Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.”; c) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot n. 0250414 del 20.12.2021 avente ad oggetto la determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale comprensivo del recupero per l’anno 2016; d) della richiamata deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 1070 del 17.12.2019; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202301263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi al recupero della regressione tariffaria unica per l’anno 2016, inclusi l’avvio e la chiusura del procedimento e la determinazione del saldo amministrativo-contabile

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato gli atti con cui l’ASL ha determinato il recupero relativo alla regressione tariffaria per l’anno 2016, rilevando che aveva fatturato prestazioni per 478.468,11 euro a fronte di un tetto riconosciuto di 428.993,11 euro e di pagamenti effettuati per 451.552,97 euro, richiedendo quindi la restituzione di 22.559,86 euro e l’emissione di una nota di credito di 26.915,06 euro. La ricorrente ha dedotto: la tardività della definizione e dell’applicazione della regressione tariffaria, intervenuta molti anni dopo l’esercizio di riferimento; la lesione dell’affidamento sull’irretrattabilità della propria situazione patrimoniale, anche perché non avrebbe ricevuto le comunicazioni previste dal contratto; la violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, per l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria né la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali. Le censure investivano esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e, quindi, la concreta debenza delle somme nel rapporto patrimoniale tra ASL e struttura accreditata. Secondo il TAR, tali atti sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito e non implicano l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale diretto alla tutela di interessi generali. La circostanza che la regressione sia stata determinata all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non ricorre quando la controversia concerne esclusivamente obblighi e pretese patrimoniali interni al rapporto di servizio pubblico, senza contestare l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può richiamare, ai fini della motivazione, precedenti conformi, ai quali rinvia per le ragioni della decisione.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità dove è possibile ricorrere

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo previamente dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata alle strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente la concreta debenza dei corrispettivi e le modalità o i tempi del recupero, senza contestare gli atti regionali di programmazione sanitaria o la determinazione dei tetti di spesa.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario o gestore secondo lo schema obbligo-pretesa, se non viene in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
  • La circostanza che la regressione tariffaria sia stata adottata all’esito di un procedimento amministrativo non muta la natura sostanziale della posizione controversa né attribuisce giurisdizione al giudice amministrativo, quando l’oggetto effettivo della lite resta la regolazione di un rapporto di credito.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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